



tasse e imposte | 19 Gennaio 2021
Web tax: ambito di applicazione e modalità di versamento
di La Redazione
L'Agenzia delle Entrate ha fornito un articolato chiarimento sulla web tax, illustrando il perimetro applicativo e le modalità di versamento (Provv. AE 15 gennaio 2021 n. 13185).



L'AE ha fornito un articolato chiarimento relativo alla web tax, illustrando il suo perimetro applicativo e le modalità di versamento dell'imposta (art. 1 c. 35-50 L. 145/2018).
Il Legislatore ha introdotto un'imposta con aliquota del 3% sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attività d'impresa, con entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
L'imposta si applica alla fornitura dei servizi digitali, applicando l'aliquota ai ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell'anno solare da ciascun soggetto passivo dell'imposta. I ricavi sono assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette.
Sono esclusi dall'ambito applicativo dell'imposta i servizi riguardanti:
- la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia - da parte del soggetto che la gestisce - di contenuti digitali, servizi di comunicazione o di pagamento;
- la messa a disposizione di un'interfaccia digitale per gestire, ad esempio: i sistemi dei regolamenti interbancari, le attività di consultazione di investimenti partecipativi, le sedi di negoziazione all'ingrosso;
- la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati al punto precedente;
- lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio di energia elettrica, gas, certificati ambientali e dei carburanti.
Nella determinazione della base imponibile non devono essere considerati i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato, che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante nel medesimo anno solare (art. 2359 c.c.). Un ricavo è imponibile se l'utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato; per “utente” s'intende qualsiasi soggetto che si connette, tramite un dispositivo, a una interfaccia digitale. Il dispositivo si considera localizzato nel territorio italiano sulla base dell'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o facendo ricorso a qualsiasi altra informazione disponibile per i soggetti passivi dell'imposta che consenta la geolocalizzazione del predetto dispositivo.
I soggetti passivi dell'imposta sono tenuti, in generale, al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili, con dichiarazione da presentarsi entro il 16 marzo. In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 deve essere versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2021 (art. 2 DL 3/2021).
Si ricorda infine che i codici tributo per il versamento dell'imposta verranno istituiti con separata Ris. dell'AE.
(Fonte: mementopiu.it)






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