Terreno utilizzato come parcheggio dai residenti: esclusa la catalogazione come “pertinenza”. Niente rimborso ICI

Inutile la battaglia legale portata avanti dal contribuente. Respinta la richiesta di rimborso dell’imposta da lui versata nel periodo 2003-2009.

Terreno utilizzato anche da terze persone per parcheggiare l’auto. Esclusa, di conseguenza, la catalogazione come pertinenza”, contrariamente a quanto ipotizzato dal contribuente, che vede perciò respinta in modo definitivo la sua richiesta di rimborso dell’ICI versata nel periodo 2003-2009 Cassazione, ordinanza n. 29080/20, depositata il 18 dicembre . All’origine della vicenda giudiziaria vi è l’impugnazione di un provvedimento di diniego del rimborso ICI chiesto, per gli anni dal 2003 al 2009, relativamente ad un terreno . Per il contribuente è evidente la natura pertinenziale del terreno e ciò rende erroneo il pagamento del tributo per le annualità considerate . Questa visione, contestata dal Comune, è respinta dai Giudici tributari, i quali escludono, quindi, la possibilità di un rimborso per il contribuente. Legittima l’esclusione del carattere pertinenziale dell’area sulla base della sua utilizzazione edificatoria e alla luce della constatazione che essa funge anche come parcheggio delle auto dei residenti, e non solo del contribuente . Inutile il ricorso proposto in Cassazione dal contribuente. Decisivo il riferimento al principio secondo cui in tema di ICI, l’esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, si fonda su un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 c.c., con la conseguenza che non deve essere possibile, al fine di evitare l’elusione dell’imposta, una diversa destinazione del bene senza una radicale trasformazione dello stesso, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale . Peraltro, in questa vicenda è emerso che il terreno è accessibile da parte dei terzi per parcheggiare l’auto e ciò ne esclude la natura di pertinenza , concludono i magistrati.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 8 ottobre – 18 dicembre 2020, n. 29080 Presidente Zoso – Relatore Botta Fatto e Diritto 1. La controversia concerne l'impugnazione di un provvedimento di diniego del rimborso ICI chiesto dal contribuente per gli anni dal 2003 al 2009 relativamente ad un terreno di cui il contribuente sosteneva di aver verificato la natura pertinenziale e il conseguente erroneo pagamento del tributo per le annualità considerate 2. Il ricorso era respinto in primo grado e la decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste il Comune di Parma con controricorso 3. Con i tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per il loro evidente collegamento logico, il contribuente denuncia sotto il profilo della violazione di legge, dell'omessa motivazione e del mancato esame di punto decisivo la sentenza impugnata per l'esclusione del carattere pertinenziale dell'area controversa sulla base della utilizzazione edificatoria di quest'ultima e dell'utilizzo della medesima anche a parcheggio delle auto dei residenti e non solo del ricorrente. 4. Il ricorso non è fondato sulla base dell'orientamento espresso da questa Corte secondo cui In tema di ICI, l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, si fonda su un accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., con la conseguenza che non deve essere possibile, al fine di evitare l'elusione dell'imposta, una diversa destinazione del bene senza una radicale trasformazione dello stesso, restando peraltro irrilevanti le risultanze catastali, aventi una valenza meramente formale Cass. n. 25573 del 2018, nella quale si evidenzia anche che In tema di imposta comunale sugli immobili ICI , al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità v. anche Cass. n. 13017 del 2012 . Peraltro il fatto che il terreno fosse accessibile da parte dei terzi per parcheggiare l'auto ne esclude la natura di pertinenza. Il ricorso deve essere pertanto respinto. La parte ricorrente deve essere condannata alle spese della presente fase del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.900,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate quelle della fase di merito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.900,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.