Accesso alla procedura amichevole per la risoluzione delle controversie fiscali UE

Sono state diffuse nuove istruzioni in materia di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione Europea Provv. AE 17 dicembre 2020 n. 381176 .

L'AE ha fornito chiarimenti in merito alle modalità e procedure operative per l'attuazione delle disposizioni del d.lgs. n. 49/2020 di attuazione della dir. 2017/1852/UE sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione Europea . Per accedere alla procedura amichevole i soggetti interessati presentano un' istanza di apertura relativa a una questione controversa al competente ufficio dell'AE e alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati. L'istanza, se redatta in lingua italiana, è presentata in carta libera al competente ufficio dell'AE e deve contenere, oltre alla richiesta di attivazione di procedura amichevole relativa a una questione controversa, gli elementi informativi. Nel caso in cui l'istanza sia redatta in una lingua diversa da quella italiana, tale istanza deve essere corredata da una traduzione ufficiale in lingua italiana. L'istanza può essere alternativamente inviata per posta elettronica certificata inoltrata all'Ufficio a mezzo raccomandata ovvero raccomandata internazionale se presentata da soggetto non residente privo di domiciliatario nazionale consegnata direttamente all'Ufficio che ne rilascia ricevuta all'atto di presentazione. L'Ufficio procede all'esame dell'istanza e della relativa documentazione e, qualora lo ritenga necessario a fini istruttori, può formulare richiesta , tramite posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, di informazioni supplementari specifiche entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'istanza. Prima della presentazione dell'istanza è data facoltà ai soggetti interessati di richiedere un incontro con i rappresentanti dell'Ufficio al fine di ottenere, anche per il tramite di propri procuratori, chiarimenti e/o indicazioni in merito alla procedura amichevole. L'incontro può essere svolto anche mediante servizi di videoconferenza che garantiscano adeguati livelli di sicurezza informatica. La procedura amichevole si conclude entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l'ultima notifica della decisione di accoglimento dell'istanza da parte di uno degli Stati membri. Il competente ufficio dell'AE, nel corso della procedura amichevole e qualora lo ritenga necessario, può richiedere ai soggetti interessati, anche a mezzo posta elettronica ordinaria, informazioni supplementari tramite una o più richieste. Fonte mementopiù.it

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