Giustizia Tributaria: le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza da remoto

Il Direttore Generale delle Finanze ha firmato il decreto che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell’udienza a distanza ai sensi dell’art. 16, comma 4, della l. n. 136/2018 e dell’art. 27 del decreto Ristori.

Il Direttore Generale delle Finanze, lo scorso 11 novembre, ha firmato il decreto che stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto , al fine di consentire l’attivazione delle udienze a distanza , come previsto dell’art. 16, comma 4, della l. n. 136/2018 e dall’art. 27 del decreto Ristori. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2020, n. 285. Il decreto precisa che le udienze a distanza devono essere svolte mediante collegamenti da remoto, utilizzando la piattaforma Skype for Business. I collegamenti sono effettuati tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all’interno del sistema informativo della fiscalità SIF del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli uffici. La partecipazione all’udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto, in modo da assicurare effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto. La decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo PEC. Prima dell’udienza, l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia all’indirizzo PEC della parte una seconda comunicazione contenente il link per la partecipazione all’udienza a distanza e l’avviso che l’accesso all’udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. Il link è diverso per ciascuna udienza , strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato. Se il collegamento da remoto non dovesse funzionare , il Presidente sospende l’udienza e, ove sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa. Il verbale di udienza , redatto come documento informatico , è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza. Ove non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione della propria firma digitale. Fonte ilprocessotelematico.it

Dir._Gen._Finanze_decreto_11_novembre_2020 DecretoMeF_11_novembre_2020_Gazzetta_Ufficiale