Divisione ereditaria e massa comune: si fa riferimento al valore dei beni alla data della divisione

All'atto della divisione ereditaria, per la valutazione dei beni immobili compresi nella massa comune, occorre far riferimento al valore venale in comune commercio dei beni alla data della divisione e non al valore catastale Risp. AE 6 novembre 2020 n. 534 .

All'atto della divisione ereditaria, per la valutazione dei beni immobili compresi nella massa comune occorre far riferimento al valore venale in comune commercio dei beni alla data della divisione e non al valore catastale. L'AE ha fornito una risposta in tema di divisione ereditaria, precisando che l' atto di divisione rappresenta lo strumento giuridico attraverso il quale si porta a cessazione lo stato di comunione esistente tra più soggetti, con l'attribuzione a ciascuno di essi della titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o dei beni in comune, corrispondente per valore alla quota spettante nello stato di indivisione. Ai fini dell'imposta di registro, l'atto di divisione rientra nella categoria degli atti aventi natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura e deve essere registrato in termine fisso, con applicazione dell' aliquota dell'1% applicata al valore della massa comune. Nel caso in cui l'atto di divisione dia luogo a conguaglio , o nel caso in cui a un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello della quota spettante e limitatamente alla parte in eccedenza, l'AE ha ricordato che la divisione, con la quale ad un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente. La massa comune è costituita nelle comunioni ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione. I conguagli superiori al 5% del valore della quota di diritto sono soggetti all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti. I criteri per determinare il valore della massa comune fanno distinzione tra comunione derivante da successione mortis causa e comunione derivante da titolo diverso dalla successione per causa di morte. Nello specifico caso di comunione ereditaria, la massa comune è costituita dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta di successione. Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi. La base imponibile , relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo per la piena proprietà il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione. Pertanto, per la valutazione dei beni immobili compresi nella massa comune occorre far riferimento al valore venale in comune commercio dei suddetti beni alla data della divisione e non al valore catastale. Fonte mementopiù.it

RispostaEntrate534