



locazione | 04 Novembre 2020
Obblighi di compilazione e presentazione del repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali
di La Redazione
Laddove il legale rappresentante di un ente pubblico stipuli contratti di locazione, è obbligato alla tenuta del repertorio con iscrizione degli atti stipulati e alla sua presentazione (Risp. AE 2 novembre 2020 n. 511).



L'AE ha fornito un chiarimento in tema di obbligo per i capi delle PA, i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della PA, i cancellieri e i segretari per le sentenze di iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso e di presentarli all'Agenzia delle Entrate ex art. 68 TUR.
L'art. 67 d.P.R. n. 131/86, in materia di «Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali» prevede che «I soggetti indicati nell'art. 10, lettera b) e c) TUR, i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso».
L'art. 68 TUR, in materia di «Controllo del repertorio» stabilisce che «I soggetti di cui all'art. 67 d.P.R. n. 131/86 devono, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta». Tali disposizioni prevedono, dunque, taluni obblighi di compilazione e presentazione del repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali. I presupposti soggettivo ed oggettivo sussistono nel caso in esame in cui l'istante, in quanto legale rappresentante di un ente pubblico, è un "capo dell'amministrazione pubblica" che stipula contratti di locazione. Pertanto, l'istante è obbligato sia alla tenuta del repertorio con iscrizione degli atti stipulati che alla presentazione dello stesso al competente ufficio AE ai sensi dell'art. 68 TUR.
(Fonte: mementopiù.it)
Qui la risposta dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2020, n. 511






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