Scontrini fiscali “dimenticati” e violazioni contestate in un unico atto: legittima la chiusura del negozio

Definitiva la sanzione irrogata dall’Agenzia delle Entrate a un’attività commerciale. Respinte le obiezioni proposte dal titolare. I Giudici osservano che la norma non contempla affatto, tra i presupposti della sanzione accessoria, la definitività dell’accertamento dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, e viene sanzionata la condotta illecita rappresentata dalla quadrupla infrazione infraquinquennale a prescindere dalle modalità con le quali poi la stessa è stata contestata.

Molteplici dimenticanze” del commerciante, che, più volte e in giorni diversi, non provvede all’emissione degli scontrini fiscali. Legittima la chiusura del negozio per tre giorni. Irrilevante il fatto che non si sia verificata la definitività degli accertamenti in tempi diversi, e che invece, in questo caso, le varie infrazioni abbiano formato oggetto di un unico atto. Cassazione, ordinanza n. 23700/20, depositata il 28 ottobre . A essere sanzionato è un negozio che si occupa di commercio al dettaglio di carni, costretto alla chiusura per tre giorni a seguito di contestazione della mancata emissione, in giorni diversi degli scontrini fiscali per tre volte nel 2007, quattro volte nel 2008, diciotto volte nel 2009, due volte nel 2010 con tanto di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza . Il provvedimento emesso dall’Agenzia delle Entrate è ritenuto legittimo dai Giudici tributari provinciali, che respingono il ricorso proposto dal titolare del negozio. In secondo grado, invece, vengono accolte le obiezioni proposte dal legale del commerciante. L’avvocato sostiene che la violazione avrebbe dovuto essere accertata in flagranza , e non sulla rilevata discordanza tra somme incassate e scontrini emessi, nonché di segnalazioni bancarie , e aggiunge che le quattro violazioni nel quinquennio non erano state contestate in tempi diversi e successivi ma tutte nello stesso momento . E per i Giudici tributari regionali la sanzione irrogata dall’Agenzia delle Entrate va azzerata, mancando il presupposto della definitività degli accertamenti in tempi diversi mentre invece le varie infrazioni hanno formato oggetto di un unico atto . A ribaltare ancora la situazione provvede la Cassazione, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e sancendo in via definitiva la legittimità della sospensione per tre giorni dell’attività commerciale . Dall’Avvocatura dello Stato sostengono che i Giudici tributari regionali hanno compiuto un errore, applicando il vecchio testo del citato art. 12 del d.lgs. n. 471 del 1997, riferendosi le contestazioni all’anno 2011 , e aggiungono che non è rilevante la circostanza che le violazioni commesse, in giorni diversi, nel quinquennio, sono state contestate al contribuente con un unico atto . Dalla Cassazione osservano, in premessa, che il secondo comma dell’art. 12 del d.lgs. n. 471 del 1997, nel testo ratione temporis applicabile, prevede che qualora siano state contestate, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio , quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi , anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese . Lapalissiano, quindi, che la disposizione non contempla affatto, tra i presupposti della sanzione accessoria, la definitività dell’accertamento dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale , osservano dalla Cassazione. Poi, per quanto concerne l’asserita necessità che le quattro violazioni poste a fondamento della sanzione vengano contestate con quattro separati atti , la relativa deduzione difensiva è priva di fondamento, poiché, osservano dalla Cassazione, oltre a contrastare con la lettera della norma la quale non prescrive una tale modalità , non coglie la ratio legis della disposizione, la quale si sostanzia nel sanzionare la condotta illecita rappresentata dalla quadrupla infrazione infraquinquennale, a prescindere dalle modalità con le quali poi la stessa sia stata contestata .

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 30 giugno – 28 ottobre 2020, n. 23700 Presidente Chindemi – Relatore De Masi Rilevato che La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze respingeva il ricorso proposto da Al. Ba. avverso il provvedimento di sospensione di tre giorni dall'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di carni bovine, suine, ovine e caprine, a decorrere dal 6/9/20112, emesso dall'Agenzia delle entrate, Direzione Regionale della Toscana, a seguito di contestazione della mancata emissione, in giorni diversi, degli scontrini fiscali per 3 volte nel 2007, 4 volte nel 2008, 18 volte nel 2009, 2 volte nel 2010 , il tutto a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza. Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente, deducendo la violazione dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997, perché la violazione avrebbe dovuto essere accertata in flagranza e non sulla rilevata discordanza tra somme incassate e scontrini emessi, nonché di segnalazioni bancarie, e perché le quattro violazioni nel quinquennio non erano state contestate in tempi diversi e successivi ma coevamente. Con sentenza n. 138/1713, depositata il 9/10/2013, la CTR della Toscana accoglieva l'appello del contribuente e, per l'effetto, annullava la sanzione irrogata, in quanto irrogata in carenza del presupposto della definitività degli accertamenti in tempi diversi, mentre nel caso di specie le varie infrazioni hanno formato oggetto di un unico atto . L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza, sulla base di un unico motivo, mentre il contribuente ha resistito con controricorso. Considerato che Con il motivo d'impugnazione la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 12, co. D.Lgs. n. 471 del 1997, 1, co. 8, D.L. n. 262 del 2006, successivamente modificato dall'art. 1, co. 8-ter, D.L. n. 262 del 2006, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. avendo la CTR applicato il vecchio testo del citato art. 12, riferendosi le contestazioni all'anno 2011, e non essendo rilevante la circostanza che le violazioni commesse, in giorni diversi, nel quinquennio, sono state contestate al contribuente con un unico atto. La censura è fondata e merita accoglimento. E' opportuno premettere che il secondo comma dell'art. 12 del D.Lgs. n. 471/1997, nel testo ratione temporis applicabile, prevede che Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese . Orbene, la disposizione non contempla affatto, tra i presupposti della sanzione accessoria, la definitività dell'accertamento dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, e per quanto concernente poi l'asserita necessità che le quattro violazioni poste a fondamento della sanzione vengano contestate con quattro separati atti, la relativa deduzione difensiva si appalesa infondata atteso che, oltre a contrastare con la lettera della norma su riportata la quale non prescrive una tale modalità , non coglie la ratio legis della disposizione, la quale si sostanzia nel sanzionare la condotta illecita rappresentata dalla quadrupla infrazione infaquinquennale, a prescindere dalle modalità con le quali poi la stessa sia stata contestata Cass. 739/2019 . E' appena il caso di ricordare che, come questa Corte ha avuto modo di precisare, la sanzione prevista dall'art. 12, co. 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997, avendo funzione afflittiva, soggiace al regime del favor rei , sicché la modifica normativa operata dall'art. 1, comma 269, della I. n. 244 del 2007 - il quale prevede che la sanzioni sia applicabile quando nel corso di un quinquennio sono contestate quattro distinte violazioni del suddetto obbligo, anziché tre - è applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti Cass. n. 26178/2018 e che la condotta illecita è rappresentata dalla quadruplice infrazione infraquinquennale, per cui l'illecito deve ritenersi consumato al momento della commissione della quarta di essa Cass. n. 29388/2008 . In conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di merito sono compensate in considerazione del progressivo consolidarsi della richiamata giurisprudenza, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese processuali delle fasi di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida, in favore dell'Agenzia delle entrate, in Euro 2.500,00, oltre le spese prenotate a debito.