Il punto sulla riduzione del fatturato per poter accedere al bonus affitto negozi

L'AE fornisce una risposta in merito al beneficio disposto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro Risp. AE 13 ottobre 2020 n. 466 .

In merito al bonus negozi , il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate. L'art. 28 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 prevede che Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo . Il credito d'imposta stabilito in misura percentuale rispettivamente, 60% e 30% in relazione ai canoni - di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo - dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'agevolazione, nonché per le modalità operative di utilizzo dello stesso, sono stati forniti chiarimenti con la Circ. AE 9 giugno 2020 n. 14/E. Ai fini del calcolo da effettuare per la verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, il Provv. AE 1° luglio 2020 n. 250739, specifica che In particolare, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 rispetto a marzo 2020 , aprile 2019 rispetto ad aprile 2020 e maggio 2019 rispetto a maggio del 2020 , cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, e rispettivamente la data della fattura nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 Data e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita e la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 DataDDT . Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d'imposta solo per uno dei mesi elencati. Ne consegue che, una volta effettuata la verifica nel senso sopra indicato, fermo restando il ricorrere di tutte le ulteriori condizioni previste dall'art. 28, l'istante potrà fruire del credito d'imposta ivi stabilito, con riferimento alle mensilità in cui si sono verificati i presupposti richiesti dalla norma. Fonte mementopiu.it

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