



Tasse e tributi | 24 Settembre 2020
Trattamento fiscale della conclusione della conciliazione giudiziale
di La Redazione
Qualora le somme da corrispondere sostanzino un rimborso di spese di ripristino per inadempienza contrattuale, non ricorrono le condizioni per l'esclusione dalla base imponibile dell'IVA (Agenzia delle Entrate, risposta 22 settembre 2020 n. 386).



Nel caso in cui, nell'ambito di una conciliazione giudiziale relativa a presunti danni causati a un immobile, le somme da corrispondere sostanzino un rimborso di spese di ripristino per inadempienza contrattuale, non si ottemperano le condizioni per l'esclusione dalla base imponibile IVA per le somme dovute quale rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il principio di alternatività IVA-registro è dettato dall'art. 40 TUR: per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa.
Per il corretto trattamento fiscale delle somme corrisposte dall'amministrazione a favore della società, occorre prioritariamente stabilire la sussistenza o meno dei presupposti ai fini IVA.
In merito al presupposto oggettivo costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
È inoltre previsto che la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
Non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate (art. 15, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 633/72).
È stato chiarito che si tratta di operazioni inquadrabili nell'ambito del contratto di mandato con rappresentanza in forza del quale le somme anticipate dal mandatario nei confronti di terzi e poi rimborsate specificamente dal mandante ovvero le somme anticipate dal mandante al mandatario come "provvista fondi" sono escluse dalla base imponibile IVA (e, quindi, sono fuori dal campo di applicazione dell'imposta), a condizione che risultino regolarmente documentate da idonea fattura emessa da un terzo ed intestata direttamente al mandante.
Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. Qualora le somme da corrispondere sostanzino un rimborso di spese di ripristino per inadempienza contrattuale, non ricorrono difatti le condizioni per l'esclusione dalla base imponibile dell'IVA per le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.
(Fonte: mementopiu.it)
Qui la risposta dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2020, n. 386






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