Restituzione delle spese di lite: profili fiscali

Chiarite le modalità di restituzione dell'IVA e della ritenuta d'acconto IRPEF in seguito all'intervento di sentenze di riforma che compensano le spese del processo risposta dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2020, n. 387 .

La restituzione dell'importo equivalente all'onorario da parte del difensore distrattario nei confronti della controparte processuale, in seguito alla riforma della sentenza che prevedeva la condanna alle spese di lite, non assume rilevanza ai fini IVA. Il caso La parte X con sentenze del Tribunale veniva condannata alla refusione delle competenze professionali in favore dell'avvocato istante, nella sua qualità di difensore distrattario. X provvedeva a liquidare i compensi professionali sulla base della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, corrispondendo quanto stabilito in sentenza comprensivo di IVA e ritenuta d'acconto l'interpellante quindi emetteva la relativa fattura. Le sentenze, confermate in appello, venivano, invece, riformate dalla Corte di Cassazione, con ordinanze con cui la Corte, rigettando la domanda originaria, compensava le spese dell'intero processo. X ha richiesto all'istante che dichiara di essere attualmente soggetta al regime forfettario di restituire oltre all'imponibile, anche la ritenuta d'acconto e l'IVA che l'interpellante ha versato all'Erario. I quesiti L'istante chiede di conoscere -quale sia il soggetto obbligato a richiedere all'Erario la restituzione della ritenuta d'acconto indebitamente percepita dall'Erario, sulla base della sentenza di riforma -quale sia la procedura per portare in detrazione l'IRPEF relativa a fatture per le somme che si andranno a restituire -quale sia la procedura da adottare per la restituzione dell'IVA -quale sia il soggetto obbligato a chiedere all'Erario la restituzione dell'IVA indebitamente percepita dall'erario sulla base della sentenza di riforma. Le indicazioni dell'AE La restituzione dell'importo equivalente all'onorario da parte del difensore distrattario nei confronti della controparte processuale, in seguito alla riforma della sentenza che prevedeva la condanna alle spese di lite, non assume rilevanza ai fini IVA, in quanto non si può affermare che l'operazione originaria tra committente e prestatore sia venuta meno in tutto o in parte o che vi sia una riduzione della base imponibile. Pertanto, nel caso di specie non ricorrono i presupposti per una nota di variazione in diminuzione art. 26, comma 2, d.P.R. n. 633/72 , non risultando integrata alcuna delle ipotesi espressamente previste dalla disciplina, in seguito alla compensazione delle spese disposte dalla sentenza. In particolare, l'avvocato dovrà attivarsi per riscuotere il dovuto nei confronti del proprio cliente e solo dopo avere dimostrato l'infruttuosità delle procedure attivate nei confronti del cliente, avrà titolo per emettere la nota di variazione. Resta inteso che X, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione che ha disposto la compensazione delle spese processuali, vanta un diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate, compresa la quota destinata al pagamento dell'IVA già riscossa dall'Erario. X, pertanto, può agire in sede giudiziale nei confronti della controparte per la ripetizione delle somme indebitamente versate, e a sua volta l'avvocato può pretendere il pagamento del suo onorario direttamente dal cliente. In relazione ai quesiti in materia di imposte dirette, X, in qualità di sostituto, ha richiesto all'Istante, attualmente soggetto al regime forfettario, di restituire delle somme percepite a titolo di compenso professionale incrementata della ritenuta d'acconto operata al momento dell'erogazione del compenso. Trattandosi di un aderente al regime forfettario , successivamente alla percezione delle somme, in assenza di altri redditi, ascrivibili ad altre categorie di reddito, non è possibile applicare la deduzione art. 10, lett. d bis TUIR nell’ipotesi in cui le somme erogate dal sostituto di imposta vengano restituite al sostituto al lordo delle ritenute operate. Nel caso di specie, l’Istante ha restituito ad X con nota di credito , esclusivamente la somma per gli onorari liquidati nelle sentenze di primo grado dei relativi contenziosi senza la relativa restituzione della ritenuta di acconto. Poi X ha comunicato di voler procedere alla compensazione della ritenuta non restituita entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2019, con il pagamento delle spese di giudizio della controversia. Pertanto, tenuto conto che X avrebbe operato nel 2019 la predetta compensazione e che il contribuente possiede anche altri redditi, quest’ultimo potrà far ricorso alla deduzione, ai fini della deduzione delle somme restituite al lordo, chiedendone il rimborso entro il termine biennale decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2019. Fonte mementopiu.it

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