L’ex socio ha diritto all’intero rimborso spettante alla società estinta

L’ex socio può chiedere l’intero rimborso e non pro quota del credito Iva della srl estinta e cancellata dal registro delle imprese. È esclusa, invece, la sua legittimazione come liquidatore dell’ente perché l’attività in questo caso è confinata alla fase di esistenza della società.

Lo ha ricordato la sezione tributaria della Cassazione nella sentenza 19641 del 21 settembre 2020 che ha accolto il ricorso di un contribuente. Estinzione della società effetti di natura tributaria. la cancellazione delle società di persone o di capitali dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società stessa, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, nel caso in cui - come in quello di specie, ove la cancellazione è avvenuta il 20 settembre 2007 – tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003 ossia il 10 gennaio 2004 , che, modificando l'art. 2495 cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione . L'accertamento del difetto di legitimatio ad causam , secondo giurisprudenza costante, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382 cod. proc. civ., comma 3, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione cfr. Cass. 21188/2014 e 22863/2011 . Dall’estinzione consegue un fenomeno di tipo successorio in quanto l’obbligazione a carico della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate , fossero limitatamente o illimitatamente come nel caso di specie, trattandosi di società di persone responsabili per i debiti sociali. Tanto non impedisce , tuttavia, di procedere all'iscrizione a ruolo , a nome della società estinta, di tributi da essa non versati , ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, e di azionare il credito tributario nei confronti dei soci, sia perché coobbligati solidali, sia perché, comunque, successori ex lege della società medesima cfr. Cass. 31037/2017 Secondo tale ultima pronuncia, in relazione all’aspetto della notifica, pur rifuggendo da improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l’estinzione della società e la morte di una persona fisica” cfr. Cass. 6070/2013 , l’applicazione della medesima disciplina anche al caso che occupa di notifica di cartella intestata a società estinta discende dalla considerazione che essa, alla stregua di una interpretazione finalistica della norma, trova giustificazione non già nel fenomeno successorio che consegue propriamente alla morte di una persona fisica, quanto piuttosto nel fenomeno successorio in quanto tale e specificamente in quello che si realizza con riferimento alle situazioni debitorie gravanti sul dante causa. Non sembra dubitabile, in altre parole, che il fenomeno successorio, sia pure sui generis, che si realizza a seguito dell’estinzione dell’ente collettivo integri lo stesso presupposto considerato dalla norma , identificato nel suo nucleo essenziale, al di là dei limiti semantici legati all’uso del termine eredi”. Caso concreto. L’Agenzia delle entrate aveva rigettato l'istanza di rimborso Iva presentata dal liquidatore in data successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Contro il provvedimento di diniego l’interessato, in qualità di socio e di liquidatore, aveva proposto ricorso alla commissione tributaria, che è stato accolto. La Ctr Lombardia, però, ha riformato la pronuncia rilevando che, a seguito della cancellazione della società era intervenuta l'estinzione della medesima, sicché i rapporti facenti capo alla stessa erano riferibili ai soci , con la conseguenza che il ricorrente era legittimato a ottenere il rimborso solo in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale . Col successivo ricorso per Cassazione il contribuente denunciava violazione degli articoli 110 e seguenti c.c. ritenendo che, con la cancellazione della società, si era verificato un fenomeno riconducibile nell'ambito della comunione ereditaria , e pertanto doveva essere riconosciuto a ciascuno dei partecipanti il diritto di agire autonomamente per far valere l'intero credito comune. La Suprema corte, nell’affrontare la questione, ha affermato che occorre distinguere la diversa qualità spesa dal ricorrente con la proposizione del ricorso , atteso che lo stesso si è qualificato quale socio ed ex liquidatore della società. Ebbene, ha spiegato il collegio, l'attività del liquidatore è confinata alla fase di esistenza della società, con la conseguenza che è inammissibile l'originario ricorso limitatamente alla domanda proposta dal contribuente in qualità di ex liquidatore. Diversa è invece la conclusione con riferimento alla legittimazione del ricorrente quale socio della s.r.l Infatti qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta , si determina un fenomeno di tipo successorio , in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci e i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione dell’ente si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa cfr. Cass. 17492/2018 . Ne consegue, pertanto che il socio della società estinta può legittimamente agire per ottenere l'intero credito della società , e la causa va decisa nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Corte di Cassazione, sez. V Civile – T, sentenza 15 novembre 2019 – 21 settembre 2020, n. 19641 Presidente Bruschetta – Relatore Triscari Fatti di causa Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti delle parti si evince che l'Agenzia delle entrate aveva rigettato l'istanza di rimborso Iva per l'anno 2011 presentata dal liquidatore in data successiva alla cancellazione della società Costruzioni Meccaniche s.r.l. dal registro delle imprese avverso il provvedimento di diniego aveva proposto ricorso C.C., in qualità di socio e di liquidatore di Costruzioni Meccaniche s.r.l. che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha parzialmente accolto l'appello, in particolare, per quanto di interesse, ha ritenuto che, a seguito della cancellazione della società era intervenuta l'estinzione della medesima, sicchè i rapporti alla stessa facenti capo erano riferibili ai soci, i quali erano subentrati sia nel lato attivo che passivo dei medesimi C.C., avendo agito quale socio, in carenza di rappresentanza processuale degli altri soci, era quindi legittimato ad ottenere il rimborso, ma solo in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso C.C., in qualità di socio e di liquidatore di Costruzioni Meccaniche s.r.l., affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per falsa applicazione degli artt. 1100,1101,1102,1103,1104,1105 e 1108 c.c., nonchè per omessa motivazione circa la questione della carenza di rappresentanza del socio ricorrente C.C., per non avere ritenuto che, essendosi verificato, nel caso di specie, un fenomeno di comunione sui beni appartenenti alla società cancellata, ciascun socio è legittimato ad esercitare i poteri gestori, quindi a far valere il diritto al rimborso del credito Iva per la totalità e non solo pro quota. 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza per falsa applicazione degli artt. 727,757 e 760 c.c., nonchè per omessa motivazione circa la questione della carenza di potere rappresentativo del socio ricorrente C.C., per non avere ritenuto che, a seguito dell'estinzione della società, si era verificato un fenomeno riconducibile nell'ambito della comunione ereditaria, con la conseguenza che doveva essere riconosciuto a ciascuno dei partecipanti il diritto di agire autonomamente per far valere l'intero credito comune. 1.2. I motivi, che possono essere esaminati unitariamente, in quanto attengono alla medesima questione del diritto del socio di una società estinta a far valere il rimborso del credito Iva per l'intero e non solo pro quota, sono fondati. 1.2.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dei motivi di ricorso in esame proposta dalla controricorrente in base alla considerazione che gli stessi sarebbero generici e privi di autosufficienza, senza alcuna esposizione del rapporto tra gli stessi e la materia del contendere, in quanto, invece, parte ricorrente ha chiaramente precisato che la questione di fondo, sottesa alle ragioni di censura, attiene al diritto della medesima di agire per la tutela del diritto di credito comune ed ha, a tal proposito, ricondotto la questione nell'ambito del fenomeno della comunione indivisa o ereditaria, indicando espressamente le previsioni normative ritenute non correttamente applicate dal giudice del gravame, ed ha evidenziato che la sentenza impugnata è errata per non avere ritenuto sussistente la rappresentanza sostanziale e processuale in capo al ricorrente che, quale socio, ha agito nell'interesse della cosa comune. 1.3. Ciò precisato, ai fini della definizione della presente controversia, occorre distinguere la diversa qualità spesa dal ricorrente con la proposizione del presente ricorso, atteso che lo stesso si è qualificato quale socio ed ex liquidatore della società Costruzioni Meccaniche s.r.l Con riferimento a quest'ultimo profilo, va precisato che l'attività del liquidatore è confinata alla fase di esistenza della società e nei cui confronti non si realizza alcuna forma di successione e che, anche nel caso della diversa e opposta ipotesi della sopravvivenza di obbligazioni tributarie, l'eventuale responsabilità del liquidatore si fonda sulla inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione e non sulla mera qualità di liquidatore, sicchè devesi dichiarare inammissibile l'originario ricorso limitatamente alla domanda proposta dal contribuente in qualità di ex liquidatore. 1.4. Diversa considerazione, invece, deve compiersi con riferimento alla legittimazione del ricorrente quale socio della suddetta società. Questa Corte ha più volte precisato Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072 da ultimo, Cass. civ., 11 giugno 2019, n. 15637 che rispetto agli ex soci, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale a l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci . b i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa . In particolare, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, le già citate Sez. U, nn. 6070 e 6072 del 2013, hanno distinto l'ipotesi che l'ex socio agisca per debito o per un credito della società con riferimento a quest'ultimo caso, le Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società, si instauri trai soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione , tra cui l'esclusione di ipotesi di litisconsorzio per l'eventualità di azione individuale di uno dei comunisti v. Cass. n. 15894 del 11/07/2014 Cass. n. 17492 del 04/07/2018 . Ciò comporta che il socio della società estinta può legittimamente agire per ottenere l'intero credito della suddetta società, sicchè la pronuncia censurata non correttamente ha ritenuto di dovere limitare il diritto del socio al credito Iva in misura pari alla propria quota di partecipazione societaria. 1.5. La pronuncia censurata, pertanto, è errata per avere ritenuto che il ricorrente, nella qualità di socio della società estinta, era legittimato a far valere il diritto al rimborso del credito Iva nei soli limiti della propria quota e non anche per l'intero. 2. L'accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del terzo motivo con il quale si censura la sentenza per falsa applicazione degli artt. 1703,1705,1710 e 1722 c.c., per non avere riconosciuto il diritto del ricorrente, quale socio della società estinta, ad agire quale mandatario senza rappresentanza degli altri soci e del quarto con il quale si censura la sentenza per falsa applicazione degli artt. 2028 e 2032 c.c., per avere escluso l'applicabilità al caso di specie della disciplina della negotiorum gestio in favore degli altri soci . 3. In conclusione, deve essere rigettato il ricorso proposto dal contribuente in qualità di ex liquidatore e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso originario proposto dall'ex liquidatore. Vanno, invece, accolti il primo e secondo motivo del ricorso proposto dal contribuente in qualità di ex socio nei termini di cui in motivazione, assorbiti i restanti. In relazione ai motivi accolti, la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, va accolto l'originario ricorso proposto dall'ex socio. Attesa la peculiarità della vicenda, in cui il medesimo soggetto ha assunto la qualità di ex liquidatore e socio della società estinta, vanno interamente compensate le spese dei gradi di merito e del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, quale ex liquidatore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. P.Q.M. La Corte Rigetta il ricorso proposto da C.C. in qualità di ex liquidatore della società Costruzioni Meccaniche C. s.r.l Accoglie il primo e secondo motivo del ricorso proposto da C.C. in qualità di ex socio della società Costruzioni Meccaniche C. s.r.l., assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e del presente giudizio tra C.C., in qualità di ex liquidatore, e l'Agenzia delle entrate. Compensa le spese dei gradi di merito e del presente giudizio tra C.C., in qualità di ex socio, e l'Agenzia delle entrate. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente C.C., quale ex liquidatore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.