Prima casa, sospensione degli adempimenti fino al 31 dicembre 2020

L'AE ricorda che il d.l. n. 23/2020 ha stabilito la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio Risp. AE 11 settembre 2020 n. 345 .

Il d.l. liquidità d.l. n. 23/2020 conv. in l. 40/2020 ha previsto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 , dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa Risp. AE 11 settembre 2020 n. 345 . Come noto, l' applicazione dell'imposta di registro nella misura del 2% per i trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, è subordinata a precise condizioni . Tra esse, la norma stabilisce che il contribuente decade dalle agevolazioni fiscali in relazione al nuovo acquisto, se non vende entro l'anno l'abitazione agevolata pre-posseduta, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché di una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e degli interessi. L'art. 24 d.l. n. 23/2020 ha disciplinato la sospensione dei termini relativi all'agevolazione prima casa nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. La norma, allo scopo di impedire la decadenza dal beneficio, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispone la sospensione dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa. I termini sospesi inizieranno a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tra i termini oggetto di sospensione è compreso il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici prima casa. Fonte mementopiù.it

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