Compensi percepiti dal professionista dopo aver chiuso la partita IVA

L'AE ha fornito un chiarimento in merito all'indicazione in dichiarazione del compenso riscosso da un professionista dopo la cessazione dell'attività risposta dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2020, n. 299 .

Il compenso percepito dall'Istante nel 2019 quando ormai, avendo chiuso la Partiva IVA , non svolgeva più la sua attività professionale in maniera abituale, deve essere dichiarato come reddito diverso, indicandolo nel quadro RL, rigo RL15, del Mod. Redditi PF 2020 risposta dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2020, n. 299 . Il Fisco ha osservato che i contribuenti che accedono ai regimi agevolati - quali quello di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e quello forfettario - possono far concorrere alla determinazione del reddito anche ricavi ancora da incassare al momento della chiusura della partita IVA, imputando all'ultimo anno di attività le operazioni che non hanno avuto ancora manifestazione finanziaria cfr. circ. AE del 30 maggio 2012, n. 17/E e circ. AE del 4 aprile 2016, n. 10/E . Tale precisazione vale a prescindere dal tipo di attività - professionale o d'impresa - esercitata, poiché i soggetti che accedono ai predetti regimi determinano comunque il reddito secondo il criterio di cassa. L'Istante che, nel caso esaminato, dichiara di aver svolto la sua attività professionale fino a fine 2017 nel regime dei minimi, pur avendo fatturato il compenso in questione prima della chiusura della Partita IVA, non si è avvalso di tale facoltà. La norma prevede che per redditi di lavoro autonomo s'intendono quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni s'intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo . Attraverso tale norma il legislatore ha voluto delineare il concetto di esercizio di arti e professioni, al fine di distinguerlo dal lavoro svolto in modo occasionale. In particolare, rientrano nella prima tipologia quelle attività svolte dal contribuente con regolarità, stabilità e continuità. La circostanza che il contribuente, al momento dell'incasso del compenso, non abbia partita IVA fa sì che non sia possibile riscontrare il requisito soggettivo dell'abitualità che è alla base delle attività di lavoro autonomo. Fonte mementopiu.it

Risposta_all_interpello_n._299_del_2020