Prima casa: decadenza del coniuge e riacquisto dell'intero immobile

L'AE, in un caso riguardante due coniugi, ha consentito di scomputare quanto versato a seguito di accertamento dalle imposte dovute in relazione a un nuovo trasferimento risp. AE del 27 agosto 2020, n. 276 .

Il coniuge in separazione dei beni , decaduto dall'agevolazione prima casa in relazione alla propria metà di immobile acquistato precedentemente in comunione dei beni, in caso di acquisto dell'intero immobile tramite acquisto della metà dell'altro coniuge , può scomputare le imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate dall'ufficio e già corrisposte dalle imposte dovute in relazione al nuovo atto di trasferimento. Il caso L'istante nel 2003 ha contratto matrimonio in regime di comunione legale dei beni . Nel medesimo anno, il coniuge ha acquistato a titolo personale un immobile chiedendo le agevolazioni prima casa . In relazione all'atto di acquisto di tale immobile, l'Ufficio dell'AE territorialmente competente, ha notificato all'istante un avviso di liquidazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in quanto l'istante al momento della compravendita dell'immobile effettuata dal coniuge risultava già proprietaria di una porzione di immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa”. In ragione di tale situazione, successivamente alla notifica dell'avviso di liquidazione, l'istante ha aderito alla richiesta dell'Ufficio, corrispondendo le imposte di trasferimento ordinarie dovute in ragione dell'acquisto della quota dell'immobile oggetto del trasferimento. Successivamente , i coniugi hanno optato per il regime di separazione dei beni. Il quesito L'istante intende ora acquistare dal coniuge l'intera proprietà del predetto immobile e, a tal fine, chiede conferma all'AE della possibilità di poter corrispondere l'imposta di registro, ipotecaria e catastale solo con riferimento alla quota residua di metà dell'immobile, che ai fini fiscali non risulta ancora di sua proprietà. Le indicazioni dell'AE Per l'AE, della corresponsione dell'ordinario trattamento tributario, riferito alla quota di un mezzo dell'immobile oggetto del nuovo trasferimento a favore dell'istante, non può non tenersi conto in sede di assolvimento del trattamento riservato al nuovo acquisto. Pertanto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicate dall'Ufficio a seguito della liquidazione avvenuta in sede di accertamento e già corrisposte dall'istante possano essere scomputate dalle relative imposte dovute in relazione all'atto di trasferimento che si intende stipulare. Una diversa interpretazione comporterebbe, per l'AE, una doppia tassazione, ai fini dell'imposta di registro ipotecaria e catastale, del medesimo trasferimento. Fonte mementopiu.it

RispAE276