Decreto Rilancio, in una circolare delle Entrate nuovi chiarimenti sotto forma di quesiti

L'Agenzia delle Entrate pubblica la corposa circolare 25/E, con la quale fornisce chiarimenti, sotto la forma di risposta a quesiti, sull'ambito applicativo del decreto Rilancio”.

L' Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti , sotto la forma consueta di risposta a quesiti, sull'ambito applicativo del decreto Rilancio” d.l. n. 30/2020 conv. in l. n. 77/2020 . Dalle disposizioni in materia di IRAP al contributo a fondo perduto, dalle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro alla cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione l'Agenzia delle Entrate analizza le disposizioni del DL Rilancio raggruppando le disposizioni di legge in quattro macro-aree tematiche sostegno alle imprese e all'economia, misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali, misure fiscali e misure per l'editoria circomma 20 agosto 2020, n. 25/E . La circolare fa seguito ai numerosi precedenti documenti di prassi già emanati circomma AE 6 giugno 2020 n. 14/E, circomma AE 13 giugno 2020 n. 15/E, circomma 3 luglio 2020 n. 18/E, circomma 10 luglio 2020 n. 20/E, circomma 21 luglio 2020 n. 22/E e circomma 8 agosto 2020 n. 24/E . Ecco alcuni degli argomenti trattati Credito di imposta per locazione Il documento di prassi chiarisce che un soggetto che svolge attività di bed and breakfast in via imprenditoriale con partita IVA può fruire del credito d'imposta in relazione ai canoni di locazione dell'immobile corrisposti al proprietario, anche se l'immobile condotto in locazione e adibito all'esercizio dell'attività sia ad uso residenziale e non invece commerciale. Ciò che rileva è che l'immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all'attività di bed and breakfast svolta in via imprenditoriale. Determinazione della variazione del reddito nel secondo bimestre 2020 per i soggetti in regime forfetario L'Agenzia precisa che la disposizione stabilisce criteri per la determinazione del reddito effettivo individuato come differenza tra i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Pertanto, la misurazione dello scostamento del reddito e l'attribuzione della nuova indennità prescinde dal regime contabile adottato dal professionista sia esso regime ordinario o regime forfetario . Il regime forfetario rileva , quindi, su un piano diverso e cioè ai fini della determinazione dell'imposta dovuta dal professionista e delle semplificazioni contabili previste anche ai fini delle imposte dirette. Il credito di imposta per le spese di sanificazione Per attività di sanificazione, in considerazione della ratio legis del credito d'imposta, deve intendersi un'attività finalizzata ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19. L'Agenzia evidenzia che sarà cura degli operatori professionisti della sanificazione o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nei protocolli di regolamentazione vigenti e, perciò, finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19. Per gli impianti di condizionamento, i Protocolli di regolamentazione prevedono, tra gli altri, l'obbligo di escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, il rafforzamento ulteriore delle misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, la sostituzione, se tecnicamente possibile, dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, la garanzia dello svolgimento della pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Pertanto, l'ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di sanificazione . Il credito d'imposta per editoria per gli investimenti pubblicitari La circolare precisa che per il 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso agli stessi soggetti previsti dalla norma che prevede l'agevolazione, nella misura del 50% degli investimenti effettuati e in ogni caso nei limiti del regime de minimis previsto dai Regolamenti europei. L'agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato. Il credito d'imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d'imposta a regime . Il periodo di presentazione della comunicazione telematica per accedere al credito d'imposta è compreso tra il 1° e il 30 settembre del 2020 . Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Accertamento con adesione L’art. 149 d.l. n. 34/2020 ha previsto la sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta . La disposizione è finalizzata ad ampliare le categorie di atti per cui risulta prorogato il versamento degli importi dovuti, uniformando termini e scadenze relativi ai vari istituti definitori. Nel prevedere una sospensione dei termini per le notifiche dei ricorsi e dei reclami, la disposizione ha determinato, per la stessa durata, anche la sospensione dei versamenti limitatamente agli istituti che fanno esplicito rinvio ai termini per l’impugnazione dell’atto si pensi all’acquiescenza . È stata disposta la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’art. 15 d.lgs. n. 218/97, con riferimento agli atti i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. In sostanza, il DL ha previsto la sospensione dei versamenti in relazione agli atti e agli istituti non rientranti nell’ambito applicativo della sospensione prevista dagli articoli 83 del d.l. n. 18/2020, e 36 e d.l. n. 23/2020. Fonte mementopiu.it

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