Rate degli avvisi bonari scadute e rinvio al 16 settembre disciplinato dal d.l. Rilancio

L'Agenzia delle Entrate ha fornito due analoghi chiarimenti in materia di versamento rateizzato a seguito di controllo automatizzato risposte 11 agosto 2020 nn. 259 e 260 .

Secondo il disposto dell'art. 144 d.l. n. 34/2020 conv. in L. 77/2020 , i versamenti relativi agli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione, qualora in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio, potranno essere effettuati entro il 16 settembre 2020 risposte Agenzia delle Entrate 11 agosto 2020 nn. 259 e 260 . Nei due casi analoghi sottoposti all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate, la rata in scadenza doveva essere pagata entro il 31 marzo od entro il 30 aprile 2020 per evitare la decadenza dalla dilazione. L'art. 144 d.l. n. 34/2020 stabilisce che i versamenti delle somme dovute, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del Decreto Rilancio, possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi. Le somme dovute possono, altresì, essere rateizzate in quattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 settembre 2020. Nei casi di specie, in base al piano rateale in atto, gli istanti possono usufruire della rimessione in termini con riferimento alla rata in scadenza il 31 marzo 2020. È necessario, tuttavia, non essere nel frattempo decaduti dal piano di rateizzazione a seguito dell'omesso versamento della rata scaduta. Una lettura coordinata delle norme consente di affermare che la rimessione in termini , disposta dall'art. 144 d.l. n. 34/2020 per i versamenti scaduti nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 18 maggio 2020, si applica non solo al versamento della rata scaduta il 31 marzo 2020 – che può essere eseguito entro il più ampio termine del 16 settembre 2020 - ma, con un effetto trascinamento , anche al versamento della rata precedente che può essere versata entro il termine in cui può essere eseguito il pagamento della rata successiva e, quindi, anch'essa entro il 16 settembre 2020. Ovviamente, in questo caso il versamento entro il 16 settembre 2020 resta un tardivo versamento e, pertanto, sono dovuti gli interessi e le sanzioni - che l'istante può versare in misura ridotta avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso - mentre non si applica il versamento delle somme dovute in quattro rate di pari importo, destinato ai soli versamenti la cui scadenza ordinaria è ricompresa nel periodo 8 marzo 31 maggio 2020. Si evidenzia, infine, che la rata il cui versamento può essere effettuato entro il 16 settembre 2020, pur potendo essere rateizzata ulteriormente, non può beneficiare dell'ulteriore posticipo nel caso in cui non sia versata ossia il tardivo pagamento entro il termine di pagamento della rata successiva per evitare la decadenza . Fonte mementopiu.it

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