Istanza di adesione valida se spedita entro i termini anche in busta chiusa

L'istanza di accertamento con adesione è validamente presentata se spedita e non anche ricevuta entro i termini, e anche se in busta chiusa. Essa infatti è validamente spedita, in busta chiusa, con raccomandata, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all’atto in esso racchiuso, poiché trattasi di mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati in tal caso, rileva la data di spedizione, e non quella di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, ai fini della verifica del rispetto del termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo per la presentazione della stessa.

L'istanza di accertamento con adesione inviata in busta chiusa si considera presentata al momento della spedizione quando il contenuto della busta stessa non sia contestato dal ricevente. Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 23 luglio 2020 n. 15755. Il Fisco ha notificato ad una società di persone un atto impositivo con il quale contestava violazioni ai fini IRAP ed IVA per l'anno 2006, avendo rilevato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ha notificato, altresì, due distinti avvisi di accertamento nei confronti dei due soci ai fini IRPEF. La società in data 17 febbraio 2012 ha inoltrato istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218/1997 a mezzo invio di raccomandata in busta chiusa con ricevuta di ritorno , che perveniva all'Ufficio il giorno dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento. Il giudice di prima istanza ha dichiarato il ricorso avverso l'avviso inammissibile perché tardivo. Il giudice del gravame, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento. Esso ha osservato, in via preliminare, che doveva darsi rilevanza alla data di invio del plico contenente l'istanza di accertamento con adesione e non alla data di ricezione dello stesso da parte dell'Amministrazione, per cui era da respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo nel merito, non ravvisando motivi di urgenza o adeguate motivazioni che potessero giustificare l'inosservanza del termine di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, ha ritenuto che il mancato rispetto di tale termine è sanzionato con la dichiarazione di invalidità dell'atto , come sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22230 del 4 novembre 2010. I Supremi Giudici, con la pronuncia citata, hanno dichiarato il ricorso per cassazione del Fisco infondato sulla base delle seguenti articolate argomentazioni. L'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 218/1997, nel disciplinare le modalità di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione successiva alla notifica dell'avviso di accertamento non preceduto da invito a comparire, prevede che l'istanza possa essere presentata dal contribuente in carta libera, con la indicazione del recapito, anche telefonico, e, quanto al termine per la proposizione dell'impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria, si limita a stabilire che è di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, in conformità a quanto dispone l'art. 21 d.lgs. n. 546/1992. Con riguardo alla questione della tempestività delle istanze di accertamento con adesione spedite a mezzo posta l’istanza di accertamento con adesione è ammissibile anche se spedita in busta chiusa e senza avviso di ricevimento, purché l'invio avvenga entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto impositivo a prescindere dalla data di ricezione eventualmente successiva in quanto l'art. 12 d.lgs. n. 218/1997, prescrive unicamente la forma scritta e , del resto, non è ammissibile l'estensione analogica di una causa di decadenza che l'art. 22 d.lgs. n. 546/1992 pone in combinato disposto con l'art. 20 dello stesso decreto unicamente con riferimento al ricorso giurisdizionale, attesa la diversa funzione assolta dalla suddetta istanza rispetto al ricorso giurisdizionale che sia stato spedito alla Commissione tributaria provinciale con raccomandata priva di avviso di ricevimento ed in busta chiusa Ne discende che, stante il principio di tassatività delle cause di decadenza dall'impugnazione la decisione del giudice di merito circa la legittimità dell'istanza di accertamento con adesione inviata dalla contribuente risulta conforme ai superiori principi richiamati, non avendo la Agenzia delle entrate neppure dedotto che la busta chiusa non contenesse l'istanza di accertamento con adesione relativa all'avviso di accertamento previamente notificato alla contribuente. E' valida l'istanza di accertamento con adesione ex art. 6 d.lgs. n. 218/1997 spedita all'Ufficio con raccomandata senza ricevuta di ritorno ed in busta chiusa, a differenza di quanto previsto invece per il ricorso che, in base all'art. 20 d.lgs. n. 546/1992, deve essere spedito in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Il calcolo dei 60 giorni entro i quali deve essere presentata l'istanza di adesione si chiude alla data di spedizione di detta istanza, a nulla rilevando il fatto che essa pervenga all'Ufficio soltanto successivamente allo spirare del predetto termine di 60 giorni. L'istanza di cui all'art. 12 d.lgs. n. 218/1997, può essere presentata anche mediante spedizione di raccomandata in busta chiusa e senza avviso di ricevimento, non applicandosi a tale presentazione le più rigorose prescrizioni dettate dall'art. 20 d.lgs. n. 546/1992, per la corretta proposizione del ricorso giurisdizionale innanzi alle Commissioni tributarie Cass. civ. Sez. V, 30/07/2014, n. 17314 . Tale istanza è ammissibile anche se spedita in busta chiusa e senza avviso di ricevimento, purché l'invio avvenga entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto impositivo a prescindere dalla data di ricezione eventualmente successiva in quanto l'art. 12 sopra detto prescrive unicamente la forma scritta . Né, del resto, è ammissibile l'estensione analogica dell'art. 22 d.lgs. n. 546/1992, attesa la diversa funzione assolta dalla suddetta istanza rispetto al ricorso giurisdizionale. Nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione, anche di natura fiscale, i termini stabiliti per la presentazione di istanze da parte dei privati sono osservati qualora le stesse siano spedite in tempo utile a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Poiché gli atti impeditivi delle decadenze vengono in considerazione in funzione delle conseguenze suscettibili di determinarsi a carico del diritto che deve essere esercitato, per legge o per contratto, entro un dato termine, il verificarsi dell'effetto impeditivo non può essere subordinato alla ricezione degli atti da parte del destinatario, essendo la qualifica e la disciplina degli atti quali recettizi correlata ad esigenze di tutela del destinatario non rilevanti dall'angolo visuale di cui trattasi ove viene il rilievo la tutela della posizione - anche e soprattutto - del mittente interessato ad impedire la decadenza , fermo restando che l'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere e qui rileva, invece, il piano della recettizietà sorge soltanto con la effettiva ricezione della istanza. In definitiva, quindi, deve ritenersi che l’istanza di accertamento con adesione possa essere spedita, in busta chiusa, tramite raccomandata, costituendo ciò una mera irregolarità, ma solo nella ipotesi in cui il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati dalla controparte. Pertanto, è opportuno, qualora si voglia, o sia necessario, spedire con raccomandata l’istanza di adesione, farlo senza busta. In tal caso, rileva la data di spedizione per la verifica del rispetto del termine di 60 giorni per proporre ricorso e per la conseguente attivazione del periodo sospensivo di 90 giorni per concludere il procedimento di adesione.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 28 febbraio – 23 luglio 2020, n. 15755 Presidente Cirillo – Relatore Condello Rilevato che L'Agenzia delle entrate notificava alla società M. dei F.lli M.A. & amp L. s.n.c. avviso di accertamento con il quale contestava violazioni ai fini IRAP ed I.V.A. per l'anno 2006, avendo rilevato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti notificava, altresì, due distinti avvisi di accertamento nei confronti dei soci M.L. e M.A. ai fini Irpef. La società contribuente in data 17 febbraio 2012 inoltrava istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, a mezzo invio di raccomandata in busta chiusa con ricevuta di ritorno, che perveniva all'Ufficio il giorno dopo la scadenza del termine di 60 gg. dalla notifica dell'accertamento. Il ricorso avverso l'avviso innanzi alla Commissione provinciale di Brescia veniva dichiarato inammissibile perchè tardivo. In esito all'appello proposto dall'Ufficio, la Commissione tributaria regionale, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava illegittimo l'avviso di accertamento. Osservava, in via preliminare, che doveva darsi rilevanza alla data di invio del plico contenente l'istanza di accertamento con adesione e non alla data di ricezione dello stesso da parte dell'Amministrazione, per cui era da respingere l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo nel merito, non ravvisando motivi di urgenza o adeguate motivazioni che potessero giustificare l'inosservanza del termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, riteneva che il mancato rispetto di tale termine dovesse essere sanzionato con la dichiarazione di invalidità dell'atto, come sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22230 del 4 novembre 2010. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione l'Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi, cui resiste la società contribuente con controricorso. Considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6,D.P.R. n. 460 del 1996, art. 3,L. n. 241 del 1990, art. 3, Ministero delle Finanze D.M. n. 678 del 1994 e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 20. Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione regionale, l'istanza di accertamento produce i suoi effetti, ivi compreso quello di sospendere il termine di impugnazione per proporre il ricorso giurisdizionale, solo ed esclusivamente quando l'istanza sia stata ricevuta dall'Ufficio anche gli effetti accessori , tra cui il dovere dell'Ufficio di convocare il contribuente per dar corso alla procedura di contraddittorio finalizzata all'eventuale accertamento con adesione entro quindici giorni, decorrono dalla ricezione dell'istanza di accertamento. Assume, inoltre, che nè il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, nè il D.P.R. n. 460 del 1996, art. 3 prevedono che l'istanza di accertamento con adesione possa essere inviata con piego chiuso senza busta e che una istanza amministrativa non può mai considerarsi presentata il giorno della sua spedizione a mezzo posta. Essendo pacifico che l'avviso di accertamento era stato notificato il 21 dicembre 2011 e che il termine per proporre ricorso scadeva il 20 febbraio 2012, il ricorso doveva essere considerato tardivo perchè proposto solo in data 17 aprile 2012. 2. Il motivo è infondato e va disatteso. Il D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 12, comma 1, nel disciplinare le modalità di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione successiva alla notifica dell'avviso di accertamento non preceduto da invito a comparire, prevede che l'istanza possa essere presentata dal contribuente in carta libera, con la indicazione del recapito, anche telefonico, e, quanto al termine per la proposizione dell'impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria, si limita a stabilire che è di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, in conformità a quanto dispone il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Con riguardo alla questione della tempestività delle istanze di accertamento con adesione spedite a mezzo posta, questa Corte ha avuto modo di precisare che l'istanza di accertamento con adesione è ammissibile anche se spedita in busta chiusa e senza avviso di ricevimento, purchè l'invio avvenga entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto impositivo a prescindere dalla data di ricezione eventualmente successiva in quanto il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 12, prescrive unicamente la forma scritta e che, del resto, non è ammissibile l'estensione analogica di una causa di decadenza che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22 pone in combinato disposto con l'art. 20 dello stesso decreto unicamente con riferimento al ricorso giurisdizionale, attesa la diversa funzione assolta dalla suddetta istanza rispetto al ricorso giurisdizionale che sia stato spedito alla Commissione tributaria provinciale con raccomandata priva di avviso di ricevimento ed in busta chiusa Cass., sez. 5, n. 17314 del 30/07/2014 . Ne discende che, stante il principio di tassatività delle cause di decadenza dall'impugnazione Cass. n. 7352 del 30/3/2006 , la decisione del giudice di merito circa la legittimità dell'istanza di accertamento con adesione inviata dalla contribuente risulta conforme ai superiori principi richiamati, non avendo la Agenzia delle entrate neppure dedotto che la busta chiusa non contenesse l'istanza di accertamento con adesione relativa all'avviso di accertamento previamente notificato alla contribuente. 3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., in quanto i giudici regionali hanno affermato l'invalidità dell'avviso opposto perchè notificato prima dello scadere del termine di sessanta giorni posto dal comma 7 dello Statuto del contribuente, non avendo ravvisato ragioni di urgenza che potessero legittimare l'inosservanza dello stesso termine deduce, al riguardo, che l'avviso era stato notificato il 21 dicembre 2001, ossia qualche giorno prima della scadenza del termine per rettificare le dichiarazioni I.V.A. e IRAP per l'anno 2006. Il motivo è infondato. Non è in contestazione tra le parti che vi sia stato un accesso presso la sede della società in data 25 novembre 2011, all'esito del quale è stato redatto verbale di accesso, e che in data 21 dicembre 2011 è stato notificato l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione, prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento - termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni - determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito esonerativo dall'osservanza del termine , la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all'epoca di tale emissione, deve essere provata dall'ufficio Cass. Sez. U, n. 18184 del 20/7/2013 Cass., sez. 5, ordinanza n. 27623 del 30/10/2018 Cass. n. 10388 del 12/4/2019 . Tale principio non può subire deroghe per il fatto che sia imminente la scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa. Va, al riguardo, ribadito il principio secondo cui, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 Cass. n. 8749 del 10/4/2018 , ben potendo, invece, l'amministrazione offrire come giustificazione dell'urgenza la prova che l'esercizio nell'imminenza della scadenza del termine sia dipeso da fattori ad essa non imputabili che hanno inciso sull'attività accertativa fino al punto da rendere comunque necessaria l'attivazione dell'accertamento, a pena di vedere dissolta la finalità di recupero delle imposte non versate dal contribuente. La sola imminenza della scadenza del termine non integra, dunque, ragione di urgenza, spettando all'Ufficio l'onere di provare la sussistenza all'epoca del requisito esonerativo dal rispetto del termine idonea a giustificare l'anticipazione dell'emissione del provvedimento. Nel caso in esame l'Agenzia delle entrate non ha assolto tale onere, poichè non ha indicato fatti concreti e precisi che le hanno impedito di procedere con l'accertamento tempestivamente per evitare la decadenza. La Commissione regionale non si è discostata dai suddetti principi e va, pertanto, esente dalla censura ad essa rivolta. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità. Il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito Cass., sez. 3, n. 5955 del 14/03/2014 Cass. Sez. U, n. 26280 del 25/11/2013 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.