Riclassamento in discussione e avviso di accertamento nullo se non sono valutate le caratteristiche dell’immobile

Vittoria per il contribuente. Azzerato l’avviso emesso dall’Agenzia delle Entrate e frutto del procedimento relativo alla revisione del classamento di unità immobiliari site in microzone comunali e centrato su un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.

Fisco battuto – per la gioia del contribuente – quando dall’atto di rilassamento non risulta siano state valutate le caratteristiche del bene . Ciò significa che è privo di peso specifico l’avviso di accertamento se l’amministrazione non ha preso in considerazione le peculiarità strutturali e ambientali dell’immobile Cassazione, ordinanza n. 14932/20, sez. VI Civile Tributaria, depositata il 14 luglio . Casus belli è un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate - Ufficio del Territorio, all’esito di procedimento sulla revisione del classamento di unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si è rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali , ha notificato all’intestatario catastale la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale . Inevitabile per il contribuente la battaglia col Fisco, battaglia che lo deve soccombere in primo grado e prendersi la rivincita in secondo grado. Per i Giudici tributari regionali, difatti, non è congruamente motivato il provvedimento impugnato , e quindi va accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento. Ultimo round in Cassazione. Col ricorso l’Agenzia delle Entrate – rappresentata dall’Avvocatura dello Stato – sostiene che sia stato adeguatamente motivato l’atto impugnato . In questa ottica l’attenzione viene centrata soprattutto sulla questione del contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa l’atto di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali . Per i Giudici del ‘Palazzaccio’, però, è corretta, e quindi da confermare, la valutazione compiuta dalla Commissione tributaria regionale. In sostanza, va censurato l’atto di riclassamento poiché non è stato valutato l’immobile , e quindi è privo di una base solida l’avviso di accertamento non caratterizzato da adeguata motivazione , poiché l’amministrazione non ha valutato il singolo immobile nelle sue caratteristiche strutturali e ambientali .§ Decisiva l’applicazione del principio secondo cui in tema di estimo catastale , ove il nuovo classamento sia stato adottato d’ufficio nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporta tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione . Di conseguenza, ai fini motivazionali dell’atto di riclassamento immobiliare non può ritenersi sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento né il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perché, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito infrastrutture, servizi, eccetera , e alla qualità ambientale pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona. Oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, eccetera , non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe . Peraltro, il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese non vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa . Logico, quindi, ribadire che il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non soddisfa l’obbligo motivazionale nei termini sopra precisati. Si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di specificità e determinatezza ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l’opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastale delle singole unità immobiliari. Tali formule, infatti, non sono idonee ad indicare i criteri e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè il valore medio di mercato della microzona il valore catastale medio della microzona il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza 27 febbraio – 14 luglio 2020, n. 14932 Presidente Greco – Relatore Esposito Fatto e diritto La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e , dell'articolo 1 - bis del D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016, osserva quanto segue. Con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio, non ritenendo congruamente motivato il provvedimento impugnato, ha accolto l'appello proposto da Ad. An. avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso l'avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all'esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, in applicazione dell'articolo 1, comma 335 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, aveva notificato all'intestatario catastale in epigrafe indicato la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale. Avverso la citata sentenza della CTR, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, cui replica l'intimata con controricorso. Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 L. n. 212/2000 e dell'articolo 3 L. n. 241/1990 nonché delle norme in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, per non avere la CTR ritenuto adeguatamente motivato l'atto impugnato. La censura, incentrata sulla questione del contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa l'atto di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, è infondata. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento, recentemente confermato, proprio con riferimento ad analoga fattispecie, da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 del 23/07/2019, secondo cui In tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d'ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004 nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi da individuarsi tra quelli indicati nell'articolo 8 del D.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere ex ante le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di classamento, benché facesse riferimento solo al rapporto di scostamento, alla microzona ed alle sue caratteristiche, indistintamente individuate, senza né specificare i vantaggi concretamente ritraibili dai singoli immobili rispetto al miglioramento del servizio di trasporto pubblico ed alla qualità del contesto urbano né effettuare indicazioni analitiche relative alle singole unità immobiliari oggetto di variazione cfr., ex multis, Cass. n. 22671/2019 e n. 23051/2019 . Nello stesso senso si è pronunciata Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23046 del 17/09/2019, affermando che In tema di estimo catastale, la revisione parziale del classamento prevista dall'articolo 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, relativa ad unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali per le quali, ai fini dell'applicazione dell'ICI, il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, ha presupposti diversi dalle fattispecie regolate rispettivamente dall'articolo 3, comma 58, della L. n. 662 del 1996 in tema di classamento non aggiornato o palesemente incongruo , e dall'articolo 1, comma 336, della L. n. 331 del 2004 in tema di immobili non dichiarati o soggetti a variazioni edilizie non denunciate , trattandosi di una revisione correlata a fattori estrinseci di carattere collettivo o generale e non specificamente riguardanti il singolo immobile ne deriva che il procedimento si divide in due fasi, ovvero quella dell'accertamento e specificazione chiara, precisa e analitica, dei presupposti di fatto che giustificano la cd. riclassificazione di massa, e quella della deduzione e prova dei parametri, dei fattori determinativi e dei criteri per l'applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare ossia l'ubicazione dell'unità immobiliare oggetto di accertamento in una delle cd. microzone anomale . Pertanto, ai fini motivazionali dell'atto di riclassamento immobiliare non può ritenersi sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento Cass. n. 16643/2013, n. 9629/2012 e n. 3156/2015 né il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perché, se è vero che l'attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito infrastrutture, servizi, eccetera , e alla qualità ambientale pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell'utilizzo degli immobili della zona. Oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende l'esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l'anno di costruzione, eccetera , non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe così in Cass. n. 19810 del 2019, cit. . La soluzione interpretativa che privilegia una maggiore estensione degli obblighi motivazionali risulta, infatti, l'unica adeguata alle successive indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 249 del 2017, se da un lato ha affermato che la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 [articolo 1 della legge n. 311 del 2004] non presenta profili di irragionevolezza [in quanto] la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell'unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene , nello stesso tempo ha evidenziato che la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare obbligo che, proprio in considerazione del carattere diffuso dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento . Il Giudice delle leggi ha così individuato nell'obbligo di motivazione rigorosa un elemento dirimente e qualificante ai fini della legittimità dell'operazione dal carattere diffuso , escludendo che tale legittimità potesse affermarsi in via presuntiva tale requisito va dunque soddisfatto ex ante, e senza che sia sufficiente la mera possibilità del contribuente di fornire prova contraria in sede contenziosa Cass. n. 19810 del 2019, cit. - Peraltro, la motivazione dell'atto di riclassamento non può essere integrata dall'Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso vedi da ultimo Cass. n. 25450 del 2018 e n. 6065 del 2017 , né il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa al riguardo, cfr. Cass. n. 7056 del 2014 n. 15842 del 2006 n. 23009 del 2009 . Ne consegue che Il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non soddisfa l'obbligo motivazionale nei termini sopra precisati. Si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di specificità e determinatezza ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l'opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastale delle singole unità immobiliari. Tali formule, infatti, non sono idonee ad indicare i criteri e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè il valore medio di mercato della microzona per mq il valore catastale medio della microzona il valore di mercato medio per l'insieme di tutte le microzone il valore catastale medio per l'insieme di tutte le microzone Cass. n. 23046 del 2019, cit. Orbene, la CTR si è uniformata ai suesposti arresti giurisprudenziali. Il giudice di appello ha difatti osservato non risulta dall'atto di riclassamento che sia stato valutato il singolo immobile cioè le caratteristiche che davano ragione del nuovo classamento del singolo bene , ritenendo quindi l'avviso di accertamento privo di adeguata motivazione per non avere l'Amministrazione valutato il singolo immobile nelle sue caratteristiche strutturali e ambientali . Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza in materia di motivazione del provvedimento di revisione di classamento. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall' Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'articolo 13, comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.