Versamenti sul conto cointestato per il mantenimento dei figli dopo il divorzio

La cointestazione del conto corrente, a garanzia della sicurezza economica dei figli per adempiere agli obblighi stabiliti in sede di sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta non integra quindi il presupposto dell'imposta di donazione Risp. AE 9 luglio 2020 n. 205 .

La cointestazione del conto corrente, a garanzia della sicurezza economica dei figli, in adempimento di un obbligo stabilito dal giudice in sede di sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta in favore della cointestataria e, quindi, non integra il presupposto impositivo dell'imposta di donazione Risp. AE 9 luglio 2020 n. 205 . L'AE ha risposto ad un interpello in tema di imposta sulle donazioni posto da un contribuente divorziato. Come da intese con l'ormai ex coniuge, il contribuente aveva aperto un conto corrente cointestato per rispettare quanto sancito dalla sentenza di divorzio, al fine di mantenere i figli minori. Le donazioni indirette risultano accomunate al contratto di donazione in quanto comportano, a favore del beneficiario, un arricchimento senza corrispettivo, realizzato per spirito di liberalità , seppur tramite atti diversi dalla donazione. Elemento comune ad entrambe le forme di donazione, diretta o indiretta, oltre all'arricchimento del beneficiario, è dunque l' animus donandi , il quale consiste nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti da un vincolo giuridico, o extra giuridico, rilevante per l'ordinamento. Pertanto, se l'attribuzione è posta in essere per adempiere ad un obbligo giuridico, manca lo spirito di liberalità. La Corte di Cassazione comprende tra le ipotesi tipiche di donazioni indirette, anche la cointestazione del conto corrente bancario. Tuttavia, sulla base di quanto dichiarato dall'istante, difetterebbe lo spirito di liberalità, in quanto l'istante adempirebbe semplicemente alla sentenza del tribunale . Dunque, secondo le Entrate la cointestazione del conto corrente per le finalità sopra ricordate a garanzia della sicurezza economica dei figli , in adempimento di un obbligo stabilito dal giudice in sede di sentenza di divorzio, non costituisce una forma di donazione indiretta in favore della cointestataria e, quindi, non integra il presupposto impositivo dell'imposta di donazione art. 2 comma 47 e s. d.l. n. 262/2006 e d.lgs. n. 346/90 . Fonte mementopiù.it

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