Attività notarile successiva al verbale di mediazione: solo se riproduttiva si applica l’esenzione dall’imposta di registro

Una recente sentenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione del 16 giugno 2020 n. 11617 rappresenta l’occasione per riflettere su alcuni aspetti operativi e fiscali dell’accordo di mediazione come disciplinati dal decreto legislativo n. 28 del 2010.

Ed infatti, sono almeno tre le norme fiscali presenti nel decreto legislativo che hanno rectius avrebbero lo scopo di incentivare le parti a tentare la mediazione e di raggiungere un accordo in quella sede. Esenzione imposta di bollo. La prima norma di favore è prevista dall’art. 17 comma 2 in base al quale tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”. Si tratta di un trattamento tributario agevolativo , avente natura eccezionale, di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica per cui, secondo la Suprema Corte, devono ritenersi esenti da tassazione l'istanza di mediazione, i documenti allegati, l'adesione alla mediazione, le eventuali memorie delle parti, i provvedimenti emanati dal mediatore e quindi la proposta di conciliazione, il verbale di conciliazione ed eventuali copie dello stesso, nonché la nomina e l'accettazione dell'incarico che l'Organismo di Conciliazione conferisce al mediatore”. Peraltro, l’esenzione di cui al comma 2 copre anche tutto ciò che è funzionale” al procedimento di mediazione come, ad esempio, le spese di notificazione della domanda di mediazione così ha ritenuto il Ministero della Giustizia con il provvedimento 22 gennaio 2019 . Credito di imposta . La seconda norma di favore prevista per quel che ne sappiamo soltanto a livello astratto, non risultando essere mai stata applicata dall’Amministrazione è quella di cui all’art. 20 che riconosce un credito di imposta per le indennità di mediazione corrisposte dalle parti. Ed infatti, è previsto che alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà”. Senonché, le parti devono ricevere una comunicazione da parte del Ministero della giustizia affinché possano giovarsi del credito di imposta. Esenzione imposta di registro. Ma la norma di favore sicuramente più significativa e sulla quale ci sono interventi sia dell’Agenzia delle Entrate che della giurisprudenza è la terza che riconosce l’esenzione dall’imposta di registro per gli accordi raggiunti in sede di mediazione. In base all’art. 17 comma 3 il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”. Si tratta di una norma rispetto alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di chiarire il suo rapporto con altre norme agevolative” affermando che in presenza di un verbale di accordo che contenga un trasferimento immobiliare si dovrà applicare la norma agevolativa di cui al d.lgs. numero 28/2010 avendo cura, però, di ricordare che la norma speciale del d.lgs. numero 23/2011 servirà unicamente a determinare l’aliquota e, quindi, l’imposta dovuta sull’atto e sulla quale poi scontare il beneficio del d.lgs. numero 28/2010 e, cioè, l’esenzione dall’imposta di registro fino a 50.000 in questo senso la Circolare numero 2 del 21 febbraio 2014 di cui avevamo dato notizia nell’edizione del 24 febbraio 2014 con un mio articolo L’Agenzia delle Entrate conferma l’agevolazione dell’imposta di registro per i trasferimenti immobiliari in sede di mediazione e conciliazione giudiziaria . Peraltro, secondo parte degli uffici e della giurisprudenza di merito l’esenzione si estende” anche alle imposte ipo-catastali in questo senso si vedano C.T.P. Varese, sentenza 24 maggio 2016, numero 338 C.T.R. Liguria, sentenza 10 aprile 2019, numero 468 . Quando il verbale di accordo non necessita di un’autentica delle sottoscrizioni nulla quaestio opera la norma di esenzione. Idem nel caso in cui il verbale di mediazione dia atto che le parti abbiano raggiunto l’accordo che viene redatto già in forma pubblica in quella stessa sede perché è stata richiesta la presenza di un notaio . Successivo atto notarile. Quid juris, però, se dopo l’accordo di mediazione che assume la forma di una scrittura privata non autenticata le parti hanno necessità ai fini della trascrizione di riversare uso qui un termine volutamente a-tecnico il contenuto dell’accordo in un atto notarile sia esso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata ai fini di ottenere l’autentica delle loro sottoscrizioni? In altri e più chiari termini, il successivo atto notarile partecipa anch’esso all’esenzione di cui all’art. 17, comma 3 oppure è estraneo all’area di operatività di questa norma? Ebbene, la sentenza della terza sezione della Corte di Cassazione del 16 giugno 2020, numero 11617 di cui abbiamo dato notizia nell’edizione del 22 giugno scorso sembra confermare l’orientamento già seguito in alcune occasioni dall’Agenzia delle Entrate e da parte della giurisprudenza di merito occorre distinguere sostanzialmente due ipotesi confrontando il contenuto del verbale di accordo e dell’atto notarile. La prima ipotesi è quella in cui l’atto notarile successivo altro non sia che una riproduzione/ ripetizione del contenuto dell’accordo di mediazione in forma pubblica ad esempio proprio per la trascrizione ovvero anche, nel sistema tavolare, per il passaggio della proprietà qui il contenuto è identico e, quindi, l’imposta di registro è quella dell’atto-base con la conseguenza che se l’imposta era in tutto o in parte esclusa, nulla sarà più dovuto. In quest’ipotesi dovrebbe rientrare anche il caso del verbale di deposito del verbale di mediazione presso il notaio al di là, poi, delle modalità operative in cui ciò dovrebbe avvenire . In questo senso già si era espressa la Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate con il proprio atto 913-8/2014 reso in sede di consulenza giuridica dove aveva affermato che l’esenzione prevista per il verbale di mediazione riguard[a] anche l’atto redatto dal Notaio se quest’ultimo recepisce i contenuti del suddetto verbale, atteso che davanti al Notaio le parti non pongono in essere un regolamento negoziale nuovo o diverso da quello originariamente voluto, contenuto nell’atto di mediazione e firmato in sede di chiusura del procedimento di mediazione”. La seconda ipotesi è quella in cui l’atto notarile successivo non si limita ad una mera riproduzione del contenuto dell’accordo di mediazione, ma contiene ulteriori pattuizioni rispetto a quelle già contenute nel verbale di accordo ad esempio è stata prevista una fideiussione . Si tratta di un atto che, secondo la prospettiva dell’Agenzia delle entrate, avrebbe un contenuto novativ o rispetto agli obblighi assunti in sede di mediazione o comunque avente un carattere integrativo . Ne deriva che, secondo la giurisprudenza, questo secondo atto quantomeno con riferimento all’ulteriore pattuizione è un atto diverso” da quello precedente e che, quindi, non partecipa dell’esenzione prevista dal terzo comma dell’art. 17 in quanto estraneo alla mediazione. Preliminare – definitivo. Un’ipotesi ricorrente è quella decisa dalla Suprema Corte con la sentenza prima richiamata le parti avevano raggiunto in mediazione un accordo che aveva le caratteristiche di un contratto preliminare e poi si erano recate presso il notaio per stipulare l’atto definitivo un separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare” . In questo caso, quindi, all'esito della mediazione, non venne stipulato un accordo mediante il quale si fosse già realizzato il trasferimento o la costituzione di diritti reali ne consegue che all'atto notarile con cui le parti successivamente disposero il trasferimento dell'immobile non poteva applicarsi il regime agevolato di cui al cit. D.Lgs., commi 2 e 3”. Se questo è il quadro normativo di riferimento come interpretato dalla Suprema Corte è importante che in sede di accordo di mediazione si abbia la consapevolezza di come operi l’agevolazione fiscale onde poter individuare quale sia il contenuto dell’accordo di mediazione in modo tale da non dover poi scontare se non vi è necessità un’imposta di registro.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 22 gennaio – 16 giugno 2020, n. 11617 Presidente Stalla – Relatore Dell’Orfano Rilevato che l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria aveva respinto l'appello erariale avverso la sentenza n. 123/8/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia in accoglimento del ricorso proposto da M.W. avverso avviso di liquidazione di imposta di registro e di imposte ipocatastali in relazione ad atto pubblico di vendita immobiliare dopo che le parti avevano raggiunto l'accordo a seguito di procedura di mediazione attuata ai sensi della L. n. 28 del 2010, sostenendo l'Agenzia delle entrate che all'atto notariale non potesse essere applicata l'esenzione di imposta prevista dalla L. cit., art. 17 il contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva. Considerato che 1.1. va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, secondo cui si verterebbe in ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., comma 5 1.2. la doglianza non ha pregio in quanto la ricorrente, come di seguito illustrato, ha sollevato censure di violazione di legge, senza alcuna richiesta di rivalutazione dell'elemento fattuale alla base della sentenza impugnata 2.1. ciò posto, con unico mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 11, comma 3 e art. 17, commi 2 e 3 , avendo la CTR erroneamente ritenuto che l'atto notarile, mediante il quale fu eseguito il trasferimento immobiliare - successivo al verbale di mediazione civile con cui le parti in contesa, tra cui l'odierno contribuente, si erano impegnate a trasferire la proprietà di beni immobili -, potesse godere del medesimo regime fiscale agevolativo in materia di imposta di registro di cui all'art. 17, commi 2 e 3 cit. 2.2. va premesso che il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 17, comma 2, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, avente ad oggetto gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, mentre l'art. 17, comma 3, prevede l'esenzione parziale dall'imposta di registro, disponendo che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro, entro il limite di valore di Euro 50.000,00 2.3. la presente fattispecie attiene ad accordo raggiunto dal contribuente con l'ex coniuge al di fuori delle ipotesi previste dalla L. n. 74 del 1987, art. 19, avendo le parti deciso di porre fine alle controversie tra gli stessi pendenti mediante esperimento della procedura di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, ed è incontestato che le parti non ebbero in alcun modo a richiedere le agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 cit. 2.4. non è quindi applicabile al caso in esame il precedente di questa Corte, relativo alla suddetta agevolazione, cfr. Cass. n. 2111/2016 , secondo cui l'agevolazione di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità Corte Cost., sentenza n. 154/1999 , spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di negoziazione globale attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell'ambito della nuova cornice normativa da ultimo culminata nella disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, artt. 6 e 12, conv. con modif. nella L. n. 162 del 2014 , rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi 2.5. a seguire il Collegio rileva che nel caso di specie l'agevolazione, sia per quanto concerne l'imposta di registro, che le imposte ipocatastali, non spettava al contribuente sulla base delle considerazioni di seguito illustrate 2.6. con riguardo all'imposta di registro, come previsto dalla norma citata, si applica, invero, la norma agevolativa di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010 in presenza di verbali di accordo recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, atti soggetti anche a trascrizione nei registri immobiliari alle condizioni previste dal D.Lgs. cit., art. 19, che prevede specificamente l'intervento del pubblico ufficiale nel caso in cui si renda necessaria l'autentica delle sottoscrizioni dell'accordo conciliativo, al fine della sua successiva trascrizione 2.7. parimenti, l'esenzione prevista dall'art. 17 cit., comma 2 con particolare riguardo alle imposte ipocatastali, nel caso in esame si applica agli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, ovvero compresi nell'ambito dell'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa D.Lgs. cit., art. 1, lett. a , dovendo quindi ritenersi esenti da tassazione l'istanza di mediazione, i documenti allegati, l'adesione alla mediazione, le eventuali memorie delle parti, i provvedimenti emanati dal mediatore e quindi la proposta di conciliazione, il verbale di conciliazione ed eventuali copie dello stesso, nonchè la nomina e l'accettazione dell'incarico che l'Organismo di Conciliazione conferisce al mediatore 2.8. se ne desume, pertanto, che l'applicazione del regime fiscale agevolato è limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione, considerato anche che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica 2.9. nel caso in esame, le parti, dopo aver concluso l'accordo all'esito della procedura di mediazione, scelsero di stipulare separato e distinto atto notarile di compravendita immobiliare 2.10. non si riscontra, quindi, nella fattispecie, alcuna stipula, all'esito della mediazione, di un accordo mediante il quale si realizzasse il trasferimento o la costituzione di diritti reali, al che consegue che all'atto notarile con cui le parti successivamente disposero il trasferimento dell'immobile non poteva applicarsi il regime agevolato di cui al cit. D.Lgs., commi 2 e 3 3. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata 4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente 5. considerata la novità della questione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.