Il Decreto ""rilancio"" sopprime le rate IRAP

Con l'art. 24 del Decreto rilancio sono state soppresse le rate di saldo e acconto per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e successivo, fermo restando l'obbligo di versamento, rispettivamente, dell'acconto e del saldo. Sono esclusi dal beneficio le imprese di assicurazione, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria con ricavi e compensi superiori a 250 milioni. Fermo restando che per le rate dovute può essere utilizzato il c.d. versamento lungo, il beneficio fiscale è subordinato al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C 2020 1863. In merito, mentre per taluni aspetti i richiamati limiti e condizioni sono chiari, per altri è necessario che l'Agenzia delle entrate in sede di emanazione della circolare esplicativa fornisca precisi chiarimenti al fine di perimetrare correttamente la portata del beneficio.

Premessa Con l'articolo 24del Decreto rilancio sono state soppresse le rate di saldo e acconto per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e successivo, fermo restando l'obbligo di versamento, rispettivamente, dell'acconto e del saldo. Sono esclusi dal beneficio le imprese di assicurazione, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria con ricavi e compensi superiori a 250 milioni . Fermo retando che per le rate dovute può essere utilizzato il c.d. versamento lungo , il beneficio fiscale è subordinato al rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C 2020 1863. In merito, mentre per taluni aspetti i richiamati limiti e condizioni sono chiari, per altri è necessario che l'Agenzia delle entrate in sede di emanazione della circolare esplicativa fornisca precisi chiarimenti al fine di perimetrare correttamente la portata del beneficio. La soluzione di compromesso Neanche la pandemia Covid19 è riuscita ad eliminare del tutto l'odiata imposta sulle attività produttive sebbene le aziende versino in uno stato di vera depressione economica e finanziaria. Nonostante, infatti, i tentativi operati da una larga fetta dei parlamentari, peraltro, di vari orientamenti politici, la proposta di abrogare l'IRAP è stata respinta. Le motivazioni, ovviamente, possono essere diverse sebbene sinteticamente consistenti nell' impossibilità di contrarre le entrate fiscali soprattutto a seguito dell'incremento del debito pubblico e degli impegni non solo a pagare i relativi interessi ma anche a procedere alla restituzione del capitale. Ovviamente, non si poteva ignorare del tutto la grave situazione determinata dalla pandemia e dell'arresto delle attività imprenditoriali e professionali. Di qui al compromesso in esame che, in verità non contenta nessuno in quanto misura insoddisfacente, anche in prospettiva futura in quanto la ripresa economica resta comunque parziale e le disponibilità finanziarie assai limitate. Tralasciando le critiche mosse alla soluzione adottata da parte di chi auspicava l'abrogazione dell'imposta, comunque solo in parte oggettivamente motivate almeno nei termini in cui sono state formulate, l'auspicio resta una rimeditazione in sede di conversione del decreto legge. Esclusione temporanea delle rate di acconto e saldo IRAP Facendo leva su una forte dose di ottimismo e sugli effetti dell'auspicata ripresa economica a decorrere dal mese di giugno 2020, con l'articolo 14 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34è stato disposto che i soggetti passivi non dovranno versare a titolo definitivo una parte dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019 e di quello successivo. È noto che l'IRAP va versata in due distinti momenti sotto forma di acconto e di saldo. Ebbene, con riferimento alla disciplina dettata dalD. L. 34/2020è stato escluso il versamento del saldo dell'IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e dell'acconto relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Ne consegue che è comunque dovuto l'acconto laddove non versato per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 ed il saldo per il successivo esercizio. Va da sé che l'indicato riferimento temporale si è reso necessario in considerazione dei soggetti che hanno il periodo d'imposta a cavallo di due anni solari es. 1 luglio 30 giugno . È noto, infatti, che i versamenti relativi all'imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati in due rate salvo che l'importo dovuto alla scadenza della prima rata non superi euro 103 la cui entità è variata nel tempo. Invero, il quaranta per cento dell'acconto dovuto doveva versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda, se effettuato entro il 26 ottobre 2019. A decorrere dal giorno successivo, invece , i versamenti, tra l'altro, di acconto e saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive sono dovuti in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso alla data del 26 ottobre 2019 con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico. Il versamento è effettuato, rispettivamente per la prima rata , nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente per la seconda rata , nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, i quali effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta. Per espressa previsione normativa l'importo del versamento in acconto è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta. Obbligo di versamento per le rate successive Trattandosi di agevolazione temporalmente limitata , a decorrere dalla rata a saldo relativa al periodo d-imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2019, permane l'obbligo del versamento. Al riguardo, va evidenziato che i versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo agli ordinari termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, ipotesi prevedibilmente utilizzata considerata la carenza di liquidità. Sul punto va evidenziato che deve ritenersi definitivamente risolto il tema relativo alle sanzioni irrogabili qualora il contribuente si avvalga del c.d. termine lungo senza, tuttavia, corrispondere l'interesse. In passato, invero, l'Amministrazione finanziaria aveva applicato la sanzione del 30% della somma dovuta prevista in via generale per tutti i casi di omissione. Senonché, la giurisprudenza ha chiarito che la norma accorda chiaramente un diritto al contribuente di poter versare entro i trenta giorni successivi la scadenza prevista per le imposte, corrispondendo i soli interessi e non anche le sanzioni. La possibilità di poter fruire di tale diritto non è sottoposta ad alcuna condizione se non quella di adempiere entro i trenta giorni successivi. Conseguentemente, la sanzione piena del 30% può essere applicata solo in presenza del mancato rispetto del termine differito ”. Per contro, qualora, nei termini previsti , sia stata versata l'imposta ma non la maggiorazione dello 0,4% , la sanzione del 30% sarà irrogata solo sulla maggiorazione non versata . D'altra parte, tale impostazione è giustificata dal fatto che l'articolo 17del D.P.R. non prevede che il diritto di effettuare il pagamento entro 30 giorni venga meno per il mancato pagamento degli interessi maggiorazione dello 0,4% , la cui omissione costituisce, pertanto, un'irregolarità a sé stante. Inoltre, occorre anche considerare, al riguardo, l'articolo 10, comma 1, dello Statuto del contribuente per cui la prassi inizialmente seguita era in palese contrasto con il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede avendo equiparato, ai fini sanzionatori, l'omesso pagamento della maggiorazione dello 0,4% all'omesso pagamento dell'intera imposta con conseguente applicazione di una sanzione molto elevata al confronto del mancato versamento di un importo modesto. In senso conforme si e espressa l'Agenzia delle entrate che, nel rivedere le precedenti istruzioni, ha ritenuto che dal mancato pagamento della maggiorazione da considerarsi quale onere aggiuntivo dei tributi di riferimento deve conseguire l'applicazione della sanzione ordinaria del 30% non già sull'intero importo dei tributi bensì sulla sola parte corrispondente alla stessa maggiorazione, quale autonoma ipotesi di insufficiente versamento circomma 2 agosto 2013, n. 27/E . Soggetti esclusi dal beneficio Il beneficio del mancato versamento non si applica alle sottonotate categorie di contribuenti Imprese di assicurazione Amministrazioni pubbliche nonché Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale Intermediari finanziari esempio banche italiane, soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche confidi, operatori del micro credito iscritti nell'apposito elenco soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi dalle banche Società di partecipazione finanziaria soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari Società di partecipazione non finanziaria e assimilati soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari e quelli che non svolgono attività nei confronti del pubblico . Per gli intermediari finanziari e le società' di partecipazione finanziaria e non finanziaria l'obbligo del versamento della rata a saldo e di quella di acconto sussiste, tuttavia, soltanto se i ricavi o i compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020. Limiti e condizioni La mancata debenza del saldo e dell'acconto IRAP si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C 2020 1863 finale Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia Nell'attuale emergenza del COVID-19 . Con tale provvedimento è stata, tra l'altro,riconosciutalegittima l'erogazione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità alle seguenti condizioni l'aiuto non deve superare 800.000 EUR per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19 l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate. Particolari limiti e condizioni sono previsti per i settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura per i quali sono previste le seguenti condizioni 1. l'aiuto non deve superare 120.000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli 2. tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere 3. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti 4. se un'impresa opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile. Ora, mentre per taluni aspetti i richiamati limiti e condizioni sono chiari, per altri, che pongono delle condizioni, è necessario che l'Agenzia delle entrate in sede di emanazione della circolare esplicativa non si limiti a richiamare la Comunicazione della Commissione europea ma fornisca precisi chiarimenti al fine di perimetrare correttamente la portata del beneficio. Tenuto conto delle conseguenze di carattere sanzionatorio che possono derivare in caso di applicazione ritenuta, a posteriori, non aderente al quadro giuridico di riferimento, occorre garantire quelle certezze non desumibili dal testo normativo il quale, anziché limitarsi ad un mero rinvio, avrebbe potuto e dovuto specificare, nell'ambito delle indicazioni comunitarie, gli effettivi limiti e condizioni. Fonte iltributario.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus