Costi elevati per i corsi dell’Università straniera: a rischio l’esenzione ICI

Riprende vigore la pretesa avanzata dal Comune, che punta a riscuotere l’imposta relativa all’immobile che l’ateneo utilizza non solo come sede ma anche come struttura dove tenere i corsi. Per i Giudici non è sufficiente il richiamo allo svolgimento di attività didattica per avere diritto all’esenzione ICI, a maggior ragione quando, come in questo caso, emerge il dato relativo alle corpose rette pagate dagli studenti.

Se la retta pagata dagli studenti è elevata, allora è ipotizzabile che l’attività didattica svolta dall’Università – straniera, in questo caso – sia catalogabile come svolta in ottica commerciale. E questo dettaglio può mettere a rischio l’esenzione ICI ottenuta sull’immobile sede e centro operativo dell’ateneo Cassazione, ordinanza n. 9037/20, sez. VI Civile - T, depositata oggi . A portare la questione in Cassazione è il Comune, sconfitto sia in primo che in secondo grado. Per i giudici tributari, difatti, l’Università – straniera – ha diritto all’esenzione dal pagamento dell’ICI in merito all’immobile utilizzato come sede e centro operativo. Consequenziale, quindi, l’azzeramento dell’avviso di accertamento emesso dall’ente locale e relativo all’anno 2008. In sostanza, in secondo grado si è sostenuto che l’Università svolge attività didattica e culturale e si è chiarito che né la mancanza di riconoscimento in Italia del titolo di studio né l’elevato costo dei corsi possono essere considerati elementi idonei a trasformare in commerciale l’attività svolta, che resta didattica , secondo i giudici. Per i legali del Comune, però, l’ottica adottata tra primo e secondo grado è erronea, innanzitutto perché si è trascurato di considerare che l’attività dell’Università non rilascia titoli equipollenti a quelli riconosciuti dallo Stato italiano e quindi non rientra nel concetto di attività didattica prevista dalla norma per il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’ICI. Ulteriore dettaglio in rilievo per dare forza all’accertamento è quello relativo ai costi dei corsi offerti dall’ateneo straniero. Su questo punto i legali sostengono che l’elevata entità delle rette pagate dagli allievi testimonia che l’Università svolge una attività imprenditoriale a fini di lucro e quindi non può avere alcun diritto a non pagare regolarmente l’ICI sull’immobile che utilizza come sede e dove svolge i corsi di studio. Queste osservazioni sono ritenute plausibili dai giudici della Cassazione, i quali ricordano, in premessa, che per il riconoscimento dell’esenzione ICI prevista per l’esercizio di attività didattica universitaria il requisito oggettivo costituito dalla natura non commerciale non può essere desunto in via esclusiva in base a documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con modalità commerciali . Ebbene, in questo caso, l’Università non ha dato sinora prova dello svolgimento, all’interno dell’immobile oggetto della controversia, di una attività non commerciale , e questa prova è necessaria, poiché una attività didattica e culturale può essere svolta, in concreto, con modalità commerciale e a fini di lucro , osservano i giudici della Cassazione, a maggior ragione quando, come in questo caso, è acclarato l’elevato costo dei corsi per gli studenti che frequentano l’ateneo . Necessario, quindi, un nuovo giudizio in Commissione tributaria regionale, dove, tenendo presenti le indicazioni fornite dalla Cassazione, sarà fondamentale valutare le caratteristiche dell’attività didattica svolta dall’Università straniera.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 15 gennaio – 15 maggio 2020, n. 9037 Presidente Mocci – Relatore Delli Priscoli Fatti di causa Rilevato che l'Università americana Syracuse University impugnava l'avviso di accertamento ICI del comune di Firenze relativo al 2008 relativamente ad alcuni immobili ubicati nello stesso Comune ed in cui la predetta Università aveva sede ed esercitava la propria attività la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente ritenendo che potesse usufruire dell'esenzione dal pagamento dell'ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i , del D.Lgs. n. 504 del 1992 la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello del comune di Firenze, ritenendo che la Syracuse University possa godere dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i , del D.Lgs. n. 504 del 1992, in quanto la predetta Università svolge attività didattica e culturale e né la mancanza di riconoscimento in Italia del titolo di studio né l'elevato costo dei corsi sono idoneo a trasformare in commerciale l'attività svolta, che resta didattica il comune di Firenze proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la Syracuse University si costituiva con controricorso in prossimità dell'udienza entrambe le parti depositavano memorie, insistendo nelle loro rispettive conclusioni. Ragioni della decisione Considerato che con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di Firenze denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i , del D.Lgs. n. 504 del 1992, in quanto l'attività della Syracuse University, poiché non rilascia titoli equipollenti a quelli riconosciuti dallo Stato italiano, non rientrerebbe nel concetto di attività didattica di cui all'art. 7 cit. considerato che con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il comune di Firenze denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. i , del D.Lgs. n. 504 del 1992, dell'art. 7, comma 2-bis del D.L. n. 203 del 2005 convertito in legge n. 248 del 2005 come modificato dall'art. 39 del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006 in quanto l'elevata entità delle rette pagate dagli studenti della Syracuse University testimonia che tale Università svolge una attività imprenditoriale a fini di lucro. Ritenuto preliminarmente che non sia necessaria una riunione per connessione con il procedimento RG. n. 4140 del 2017 in quanto quest'ultimo, pur avendo quali protagonisti le stesse parti dell'odierno procedimento, è stato deciso da una Commissione Tributaria Regionale di cui facevano parte giudici diversi rispetto a quelli che hanno redatto la sentenza impugnata in questa sede e che hanno deciso la questione con motivazioni diverse, così come, conseguentemente, non simili sono le argomentazioni del ricorrente, cosicché la riunione, che costituisce una valutazione di mera opportunità Cass. n. 8024 del 2018 , non si appalesa nel caso di specie utile ritenuto poi che, in virtù del principio della ragione più liquida che consente di modificare l'ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l'accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, nonché l'esame del primo motivo di ricorso, anche se logicamente preliminari, non potrebbero in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il resistente Cass. n. 28309 del 2019 Cass. 19 giugno 2017, n. 15064 Cass. 18 novembre 2016, n. 23531 , appare opportuno esaminare innanzitutto il secondo dei motivi di ricorso, che si ritiene fondato considerato che secondo l'art. 7, comma 1, lett. i , del D.Lgs. n. 504 del 1992 sono esenti dal pagamento dell'ICI gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lett. a , della legge 20 maggio 1985, n. 222 considerato che, in tema di esenzione dall'ICI questa Corte ha affermato l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i , del D.Lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 39 del D.L. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006, presuppone l'esistenza sia di un requisito soggettivo, costituito dalla natura non commerciale dell'ente, sia di un requisito oggettivo, ovvero che l'attività svolta nell'immobile rientri tra quelle previste dal medesimo art. 7, non assumendo rilevanza la successiva destinazione degli utili al perseguimento di fini sociali o religiosi, che non fa venire meno il carattere commerciale dell'attività Cass. n. 7415 del 2019 il requisito oggettivo necessario ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i , del D.Lgs. n. 504 del 1992 - costituito dallo svolgimento esclusivo nell'immobile nella specie, casa per ferie di proprietà di ente ecclesiastico di attività di natura ricettiva senza le modalità di un'attività commerciale - va accertato in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, e dunque verificando, secondo la disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale e le disposizioni regionali sulla ricettività complementare o secondaria, l'accessibilità limitata della struttura, che non deve essere rivolta ad un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari delle attività istituzionali alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni, ecc. , nonché la discontinuità nell'apertura, in quanto l'attività ricettiva non può essere svolta per l'intero anno solare Cass. n. 19072 del 2019 ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i , del D.Lgs. n. 504 del 1992 per l'esercizio di attività didattica universitaria, il requisito oggettivo costituito dalla natura non commerciale della stessa non può essere desunto in via esclusiva in base a documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con modalità commerciali Cass. n. 19768 del 2019 . La CTR non si è attenuta a suddetti principi laddove, con riferimento al cd. requisito oggettivo, non ha gravato la parte contribuente dell'onere della prova dello svolgimento, all'interno dell'immobile oggetto della controversia, di una attività non commerciale, ben potendo una attività didattica e culturale essere svolta in concreto, con modalità commerciale e a fini di lucro, specie considerando, come affermato dalla stessa CTR, l'elevato costo dei corsi per gli studenti che frequentano la Syracuse University. Ritenuto dunque fondato il secondo motivo di impugnazione e assorbito il primo, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.