La spesa di sponsorizzazione verso associazioni dilettantistiche sportive è assistita da presunzione assoluta di congruità

Le somme fino a 200mila euro corrisposte alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono spese di pubblicità deducibili in base a una presunzione legale assoluta che non consente all'amministrazione alcun sindacato sull'inerenza e sulla congruità dell'onere.

Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8540/20 depositata il 6 maggio. Il caso. Il Fisco ha contestato ad un contribuente all’epoca ditta individuale la deducibilità di costi di sponsorizzazione sostenuti a favore di una associazione sportiva dilettantistica. In particolare, ha ritenuto l'ufficio, le sponsorizzazioni non inerenti rispetto all'attività svolta e non congrue. L’atto impositivo è stato impugnato innanzi alla competente c.t.p. che lo ha annullato mentre il giudice del gravame, a seguito di appello dell’ufficio, ha riformato la sentenza di primo grado, ritenendo corretta la rettifica del fisco. Il contribuente ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l'errata pronuncia in relazione al preteso requisito di inerenza. Pronuncia. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno accolto il ricorso del contribuente sulla base delle seguenti articolate argomentazioni. L’art. 90 l. n. 289/2002 ha previsto che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle federazioni sportive o da enti di promozione sportiva, costituisce per il soggetto erogante una spesa di pubblicità nel limite annuo di 200mila euro. Secondo i Giudici di legittimità trattasi di una presunzione legale assoluta, circa la natura pubblicitaria della spesa, a favore del soggetto erogante. È necessario a tal fine che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva venga rispettato il limite quantitativo di spesa la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. Unica eccezione a tale deducibilità è costituita dall'eventuale inesistenza dell'operazione ovvero dalla sovrafatturazione del costo. Nel caso di specie il fisco non ha messo in discussione né l'effettività della spesa per la sponsorizzazione, né la sua eventuale sovrafatturazione. Conclusioni. L’Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 21/E del 22 aprile 2003, chiarisce La disposizione in esame introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate nel limite del predetto importo comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell’art. 74, comma 2, del TUIR nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio medesimo e nei quattro anni successivi . Indi evidenzia che la fruizione dell’agevolazione in esame è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni 1 i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante 2 deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima conf. risoluzione 23 giugno 2010, n. 57/E . In sintesi, è proprio il comma 8 dell’art. 90 a qualificare ex lege tali spese come pubblicitarie, se a il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, b sia rispettato il limite quantitativo di spesa, c la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor, d il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale es. apposizione del marchio sulle divise, esibizione di striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc. . In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui alla l. n. 289/2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che a il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica b sia rispettato il limite quantitativo di spesa c la sponsorizzazione miri a promuovere l' immagine ed i prodotti dello sponsor d il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale Cass. n. 14232 del 2017 , senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori Cass. n. 8981 del 2017 v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018 .Va riconosciuta la integrale deducibilità a condizione del rispetto dei seguenti criteri il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica sia rispettato il limite quantitativo di spesa la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale. In generale, ai sensi dell’art. 108 del TUIR, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. Pertanto, di norma, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale Cass. n. 3433 del 2012 conf. n. 10914 del 2015 e n. 27482 del 2014 . Dunque, di solito, laddove non vi sia alcun nesso tra l’attività sponsorizzata e quella posta in essere dallo sponsor, le relative spese non possono essere considerate di pubblicità, e come tali integralmente deducibili, ma devono ritenersi spese di rappresentanza soggette ai limiti previsti dall’art. 108 del TUIR e dalle disposizioni secondarie attuative es. ora quelle del D.M. 19 novembre 2008 .Una peculiare esimente alla normativa sopra citata è prevista dagli enunciati dell’art. 90, comma 8, della legge finanziaria 2003 laddove il corrispettivo in denaro o in natura in favore di compagini sportive dilettantistiche costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a duecentomila Euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUIR già art. 74 . Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 comma 8 L. n. 289/2002, non occorre una valutazione di inerenza in ordine alla congruità dei costi rispetto al volume d'affari ed all'oggetto sociale, posto che la norma pone una presunzione assoluta, oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata consegue che deve considerarsi irrilevante ogni considerazione circa la antieconomicità della spesa in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente. Deve quindi concludersi che vi è una presunzione assoluta in ordine alla deducibilità integrale come spesa pubblicitaria ex art. 108 TUIR. Infatti, poiché la presunzione di legge riguarda la natura e la qualificazione della spesa imputata a sponsorizzazione, nessun giudizio inerenziale deve essere svolto, ex artt. 108/2 e 109/5 TUIR, sotto il profilo della idoneità della spesa alla produzione di utili e di un ritorno commerciale, in relazione all'attività dello sponsor e del soggetto sponsorizzato. In tema di spese per pubblicità la sponsorizzazione posta in essere in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche fino ad un ammontare di 200.000 euro , come qualificata dall'art. 90 comma 8 della Legge 289/2002, integra una presunzione assoluta sia in ordine alla natura della spesa pubblicitaria che alla sua inerenza. Pertanto, è irrilevante che la spesa sia genericamente volta ad incrementare il prestigio dell'impresa e non direttamente mirata alla realizzazione di una aspettativa commerciale concreta, come è irrilevante la presunta antieconomicità della spesa in relazione ad una affermata irragionevole sproporzione tra entità della stessa rispetto al fatturato della società contribuente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile T, ordinanza 15 gennaio 6 maggio 2020, n. 8540 Presidente Greco Relatore Luciotti Rilevato che - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l'anno d'imposta 2008 a seguito del disconoscimento delle spese di sponsorizzazione sostenute dalla società contribuente all'epoca ditta individuale , quest'ultima propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui non replica l'intimata, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo l'indeducibilità di quei costi per difetto dei requisiti di inerenza e congruità dei medesimi - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando l' omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti , e segnatamente dei dati risultanti dal riepilogo del fatturato della società dal 2008 al 2015, da cui emergeva un incremento dello stesso e del numero dei clienti, nonchè l'incomprensibilità del ragionamento decisorio su tale particolare aspetto della vicenda processuale. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la CTR, in violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni legislative, e segnatamente dell'art. 109 TUIR D.P.R. n. 917 del 1986 , artt. 2697 e 2729 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d , del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54, 19 e 21, aveva errato nel disconoscere la deducibilità dei costi di sponsorizzazione per difetto di inerenza con l'attività d'impresa. 3. Tale ultimo motivo, da esaminarsi preliminarmente in quanto connotato di decisività, è fondato e va accolto. 3.1. Al riguardo - precisato preliminarmente che non è contestata l'effettività delle prestazioni di sponsorizzazione avendo la CTR espressamente affermato che Come correttamente sostenuto dall'Ufficio l'accertamento non ha messo in discussione la effettività del costo sostenuto per la sponsorizzazione o la sua sovrafatturazione sentenza, pag. 4 - osserva il Collegio che la fattispecie rientra nell'ambito di applicazione della L. n. 289 del 2000, art. 90, comma 8, che prevede che Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 . 3.2. Va preliminarmente osservato che la mancata specifica indicazione della L. n. 289 del 2000, art. 90, comma 8, nella rubrica del motivo in esame non è di ostacolo alla sua applicazione alla fattispecie, ricavandosi dai motivi di ricorso la specifica indicazione dei principi giuridici violati dai giudici di merito, in particolare della sussistenza sub specie dei requisiti di inerenza e congruità della spesa disconosciuta dall'amministrazione finanziaria. 3.4. Orbene, pur in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, per come desumibile dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, i giudici di appello hanno violato la citata disposizione con una statuizione non conforme ai suesposti arresti giurisprudenziali, ritenendo legittima la ripresa fiscale per difetto di inerenza di quei costi all'attività esercitata dalla società contribuente e la non congruità degli stessi con i ricavi conseguiti, ovvero sulla base di valutazioni circa l'inerenza e la congruità di quei costi, nella specie del tutto irrilevanti. 4. All'accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue l'assorbimento del primo e la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, non emergendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, con conseguente accoglimento dell'originario ricorso della società contribuente. 5. Le spese, in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, vanno integralmente compensate. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della società contribuente compensando le spese processuali.