Decreto ""Cura Italia"" e Decreto ""Liquidità"": nuovi chiarimenti dalle Entrate

Pubblicata una nuova Circolare che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi, ad ampio spettro, sull'applicazione delle misure fiscali previste dal DL 18/2020 e dal DL 23/2020 Circ. AE 6 maggio 2020 n. 11/E .

L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulle disposizioni del Decreto Cura Italia DL 18/2020 e del Decreto Liquidità DL 23/2020 , rispondendo agli ulteriori quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali Circ. AE 6 maggio 2020 n. 11/E . Le nuove indicazioni integrano le precedenti fornite con la recente prassi Circ. AE 3 aprile n. 8/E Circ. AE 13 aprile n. 9/E . Si riassumono alcuni tra i chiarimenti più significativi. Nuovi termini adempimenti IVA. Grazie alle sospensioni dei termini contenute nei due decreti, l'attuale calendario fiscale prevede che al 30 giugno 2020 scadano i termini relativi a - presentazione dichiarazione annuale IVA - presentazione modello TR - presentazione comunicazione della liquidazione periodica IVA LIPE del primo trimestre 2020 - presentazione esterometro del primo trimestre 2020 In assenza della presentazione della dichiarazione IVA o del modello TR, gli uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell'IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l'utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a 5.000 euro, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge. Rimane ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione IVA o il modello TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo di contro preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari. Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. In un'ottica di massimo favor per i contribuenti, ricadono, in via d'eccezione, nella sospensione le ipotesi in cui, memorizzato il corrispettivo ed emesso il documento commerciale del caso, la trasmissione dei corrispettivi, non contestuale, sia stata legittimamente differita ad un momento successivo si pensi, ad esempio, all'assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo . Resta inteso che laddove l'esercizio commerciale non svolgesse alcuna attività ad esempio, in quanto chiuso per ordine dell'autorità o per altre ragioni connesse agli eventi calamitosi , nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione/invio dei dati deve essere posta in essere, considerato che Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio , il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati ad importo zero relativi al periodo di interruzione, per i quali, l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera . Comunicazioni degli oneri detraibili. La proroga al 30 aprile del termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche, e la non applicazione delle sanzioni nel caso in cui la trasmissione telematica delle certificazioni uniche avvenga oltre il termine del 31 marzo ed entro il 30 aprile, possono essere applicate ai soli adempimenti tributari richiamati e, dunque, non possano essere estese anche alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli oneri detraibili per il 730 precompilato. Per tali comunicazioni, resta fermo il termine del 31 marzo. Misuratori fiscali. Sono sospesi fino al 30 giugno 2020 gli adempimenti connessi alle verificazioni periodiche dei misuratori fiscali la cui scadenza cada dall'8 marzo al 31 maggio. Nel periodo dell'emergenza i controlli di conformità per i nuovi misuratori e registratori telematici, che dovrebbero effettuare gli Uffici Territorio delle Direzioni Provinciali, potranno essere eseguiti e autocertificati dalle aziende produttrici, con invio dell'autocertificazione via Pec alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, le richieste di rinnovo delle abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati alle verificazioni periodiche, in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, potranno essere inviate entro i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino allo stesso termine resteranno infine valide le autorizzazioni di idoneità delle biglietterie automatizzate e di approvazione dei modelli di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici, rilasciate dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020. Credito d'imposta per botteghe e negozi. Ai fini del calcolo dell'ammontare del credito d'imposta, si tiene conto anche delle spese condominiali se le medesime sono state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulta dal contratto. Nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio C/1 che la pertinenza C/3 , con canone unitario, il credito di imposta spetta sull'intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività. Premio ai lavoratori dipendenti. Ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro per il riconoscimento del bonus ai lavoratori dipendenti art. 63 DL 18/2020 , deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione ordinaria IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Pertanto, ai fini del calcolo del limite reddituale sopra detto, bisogna tenere conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2019, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, assoggettati a tassazione ordinaria, con conseguente esclusione dalla determinazione del limite degli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata e quelli assoggettati ad imposta sostitutiva. Detrazione DPI. Ai fini della detrazione, nell'ambito delle spese sanitarie, delle spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. A tal fine occorre verificare se sia riportato il codice AD - spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE . In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella Banca dati dei dispositivi medici pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell'elenco dovrà essere conservata anche l'attestazione di conformità alla normativa europea. Donazioni alla Protezione civile. La detrazione sulle erogazioni liberali in denaro al Dipartimento della Protezione Civile non spetta se è effettuata in contanti. Per beneficiare dell'agevolazione occorre che la donazione sia effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per poter usufruire della relativa detrazione è sufficiente che dalle ricevute dei mezzi di pagamento sopra detti risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Per quanto riguarda, invece, le erogazioni in denaro al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite piattaforme di crowdfunding nonché quelle eseguite per il tramite degli enti di cui all'art. 27 L. 133/99 i contribuenti devono essere in possesso anche della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l'operazione effettuata su piattaforme dalla quale emerga che la donazione è stata versata sui conti correnti bancari dedicati all'emergenza COVID-19. Accordi di conciliazione a distanza. È consigliato concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza durante il periodo emergenziale, in modo da evitare contatti fisici e spostamenti e tutelare così la salute di dipendenti e cittadini. In merito possono essere utilizzate le indicazioni sulla gestione a distanza del procedimento di accertamento con adesione già fornite Circ. AE 23 marzo 2020 n. 6 . Il deposito dell'accordo conciliativo, che può essere effettuato da ciascuna delle parti non oltre l'ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado, deve essere effettuato tramite S.I.Gi.T. Sistema informativo della Giustizia Tributaria . Procedimenti di adesione sospesi. In caso di istanza di accertamento con adesione presentata a seguito della notifica di un avviso di accertamento si applica cumulativamente sia la sospensione per l'impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile prevista dall'art. 83 DL 18/2020, poi estesa fino all'11 maggio dal DL Liquidità, che la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente art. 6 D.Lgs. 218/97 , che la sospensione del periodo feriale nel caso in cui il termine del ricorso ricadesse tra il 1 e il 31 agosto. Nell'esempio riportato, per un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio scorso, il termine per la conclusione dell'adesione o per la presentazione del ricorso scadrà il 22 settembre 2020. Fonte mementopiu.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

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