Cura Italia, chiarimenti ad ampio raggio delle Entrate

La nuova prassi raccoglie le risposte dell'Amministrazione finanziaria ai numerosi quesiti degli operatori e della stampa circ. AE 3 aprile 2020 n. 8/E .

Cinquantasei risposte ai quesiti sul Decreto Cura Italia pervenuti da parte delle associazioni di categoria, delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle entrate nonché di professionisti ed altri contribuenti. È il contenuto della circ. AE 3 aprile 2020 n. 8/E. I chiarimenti principali riguardano la proroga e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, la sospensione dell'attività degli enti impositori, i procedimenti tributari, le misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori, trattamento fiscale di erogazioni e donazioni. Sospensioni e proroghe. Tra i versamenti tributari prorogati dal 16 al 20 marzo rientra anche il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali. Tra gli adempimenti sospesi può rientrare anche l'assolvimento dell'obbligo di registrazione in termine fisso art. 5 TUR , a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell'autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche. La sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 art. 61 comma DL 18/2020 si applica anche ai versamenti IVA dovuti dalla società controllante del Gruppo IVA. Nel caso di più attività esercitate nell'ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal DL 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. Rientrano nell'agevolazione anche i soggetti che svolgono un'attività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle Risoluzioni nn. 12/E - 14/E dell'Agenzia se l'attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate. Termini di prescrizione e decadenza. La proroga dal 16 al 20 marzo dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria art. 60 DL 18/2020 ricade nella fattispecie di rimessione in termini e non in quella della sospensione, pertanto, non si applica la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione prevista in caso di eventi eccezionali dall'art. 12 comma D.Lgs. 159/2015. Misure a sostegno dei lavoratori. In merito al premio di 100 euro ai lavoratori che si sono recati in sede nel mese di marzo art. 63 DL 18/2020 , ai fini della determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus, va considerato esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o a imposta sostitutiva. I sostituti d'imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Misure a sostegno delle imprese. Il credito d'imposta per botteghe e negozi art. 65 DL 18/2020 , pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020, matura a seguito dell'avvenuto pagamento del canone medesimo. Erogazioni e donazioni. La deduzione delle erogazioni liberali dal reddito d'impresa art. 66 DL 18/2020 non è parametrata al reddito l'agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. In merito alla solidarietà alimentare, le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d'impresa effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il Cura Italia. Fonte mementopiu.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Entrate_Circolare_del_3_aprile_2020_n._8