Sospensione dei termini e accertamento con adesione: nuove istruzioni

Le Entrate hanno illustrato l'impatto delle disposizioni del Decreto Cura Italia sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione, definendo le modalità per la gestione a distanza Circ. AE 23 marzo 2020 n. 6

La Circomma AE 23 marzo 2020 n. 6 fornisce le prime indicazioni sull'impatto della disciplina contenuta nel Decreto Cura Italia inerente alla sospensione dei termini sullo svolgimento dei procedimenti di accertamento con adesione, e, in particolare - la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori art. 67 DL 18/2020 - la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 dei termini di impugnazione e il rinvio del dies a quo a fine periodo di sospensione per i termini che inizino a decorrere durante il periodo di sospensione art. 83 comma 2 DL 18/2020 . Conseguentemente, per gli avvisi notificati prima del 9 marzo 2020 e il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo gli stessi a decorrere dal 16 aprile per gli avvisi eventualmente notificati tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020, l'inizio del decorso del termine per ricorrere è differito alla fine del periodo di sospensione. Esclusioni e cumulo delle sospensioni. Non è interessato dalle sospensioni in argomento il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto” entro cui versare le somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione art. 8 D.Lgs. 218/97 . All'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione dei termini di impugnazione. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente - la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente , prevista ordinariamente dall'art. 6 comma 3 D.Lgs. 218/97 - la sospensione prevista dall'art. 83 DL 18/2020. Esempio. Nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020, considerato che - alla data del 20 febbraio sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 previsti per la proposizione del ricorso - dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione ordinaria, cui vanno sommati i residui 30 giorni risultanti dal precedente punto - essendo intervenuta, dal 9 marzo al 15 aprile, la nuova sospensione dei termini, alla data del 9 marzo risultano decorsi soltanto 17 giorni dei 90 e i rimanenti 73 giorni, unitamente ai residui 30 utili per produrre ricorso, iniziano a decorrere dal 16 aprile, per cui il termine finale per la sottoscrizione dell'accertamento con adesione scade il 27 luglio. Gestione del procedimento a distanza . Qualora ci sia, in concreto, un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, è possibile, in un'ottica di collaborazione e buona fede tra fisco e contribuente, dar seguito a tali esigenze laddove possibile. A tal fine, si può ricorrere alla gestione a distanza” come indicato di seguito privilegiando, laddove disponibile, l'impiego della PEC in luogo della posta elettronica ordinaria - identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o mail, della copia del documento di identità nonché della procura, qualora non in possesso dell'ufficio . Ancorché il documento possa essere già in possesso dell'ufficio, la richiesta è necessaria per garantire, anche in questa fase, l'identificazione del contribuente o rappresentante che parteciperà alla sessione - indicazione nella citata PEC o mail del numero e dell'intestazione dell'utenza telefonica o dell'eventuale strumento di videoconferenza laddove disponibile da utilizzare per il contraddittorio - effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file - invio tramite PEC o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione. La condivisione ha la finalità di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale e, di norma, sarebbe preferibile che l'intera procedura di contraddittorio a distanza, redazione del verbale e sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell'ufficio si concludesse nello stesso giorno, ciò anche nell'ottica, sotto riportata, che in termini generali, queste modalità di gestione del contraddittorio possono essere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e accertamento - dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall'ufficio e sottoscrizione con una sigla su tutte le pagine da parte del contribuente o del suo rappresentante - scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o mail all'Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale - stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell'ufficio - invio via PEC o mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato. - le operazioni di sottoscrizione di cui ai punti 6 e 8 possono anche avvenire mediante utilizzo della firma digitale. La gestione a distanza, così come illustrata, può essere adattata caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l'intesa col contribuente, e, in particolare, può adattarsi all'ipotesi di - procedimento di accertamento con adesione avviato dall'ufficio, tramite invito al contribuente art. 5 D.Lgs. 218/97 , - istanza di adesione riferita a processo verbale di constatazione presentata dal contribuente art. 6 comma 1 D.Lgs. 218/97 - adesione ai fini delle altre imposte indirette artt. da 10 a 13 D.Lgs. 218/97 . Fonte mementopiù.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

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