Contenzioso tributario: quando è possibile la compensazione delle spese di lite?

In forza dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 come modificato dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156/2015, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, la compensazione delle spese di lite è possibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

Lo ha affermato la Cassazione con ordinanza n. 7489/20 depositata il 24 marzo. Il caso. La Commissione Tributaria per la Regione Lazio accoglieva l’appello della contribuente avverso la sentenza con cui era stata confermata la validità della cartella di pagamento relativa a IRPEF e compensava le spese di giudizio fra le parti in causa. La contribuente ricorre per cassazione deducendo violazione di legge in relazione alla motivazione posta a base della compensazione delle spese, ritenendola incomprensibile”. Quando è possibile la compensazione delle spese? Nel ritenere il ricorso fondato, la Cassazione afferma che in forza dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 come modificato dall’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156/2015, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2016, è previsto che le spese possono essere compensate in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Nella fattispecie, la disposizione di cui sopra era applicabile al contenzioso in oggetto, essendo intervenuta la sentenza della CTP in epoca sicuramente successiva a 1° gennaio 2016. Pertanto, non essendosi la CTR attenuta al principio sopra richiamato, la Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente, cassando la sentenza impugnata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 15 gennaio – 24 marzo 2020, n. 7489 Presidente Mocci – Relatore Conti Fatti e ragioni della decisione La CTR del Lazio, nell’accogliere l’appello proposto da P.P.D. proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto contro una cartella di pagamento relativa a IRPEF per gli anni 2004 e 2005, riteneva di compensare le spese dell’intero giudizio con la seguente motivazione alla soccombenza non si ritiene di far seguire la condanna al pagamento delle spese del giudizio che, pertanto, restando integralmente compensate fra le parti in causa, a motivo dell’instaurazione del presente contenzioso in data 10/12/2013 antecedente al D.Lgs. n. 156 del 2015 . La P. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, al quale non ha resistito nè l’Agenzia delle entrate nè l’Agenzia delle entrate riscossione, ritualmente citate. Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, nonché degli artt. 11 e 15 disp. gen La ricorrente deduce che la motivazione posta a base della compensazione era incomprensibile, rimandando ad una disposizione normativa che sarebbe stata applicabile in relazione alla disciplina del c.d. tempus regit actum. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata non consente di individuare le ragioni che hanno indotto il giudicante a compensare le spese del giudizio nel quale è risultata vittoriosa la contribuente. Giova rammentare che in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, applicabile a decorrere dal primo gennaio 2016, prevede che le spese possono essere compensate in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate - cfr. Cass. n. 16470/2018-. Orbene, dovendosi ritenere che tale disposizione fosse applicabile al contenzioso per cui è processo, essendo intervenuta la sentenza della CTP in epoca sicuramente successiva all’1.1.2016, come risulta dall’epigrafe della sentenza impugnata Cass. n. 17611/2016 , la CTR non si è attenuta al predetto principio in quanto, pur in presenza di soccombenza totale, ha disposto la compensazione delle spese processuali su presupposti inintelligibili, escludendo di dovere motivare la compensazione ed errando nel ritenere non applicabile la disciplina appena ricordata. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.