Entrate: ulteriori chiarimenti su versamenti e termini sospesi

Fornite nuove indicazioni sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi e dei termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi ris. AE 21 marzo 2020 .

L'Agenzia delle Entrate è tornata a fornire indicazioni sulle sospensioni disposte dal Decreto Cura Italia, e, in particolare, sulla sospensione dei versamenti tributari e contributivi art. 61 DL 18/2020 art. 8 comma DL 9/2020 e sulla sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi artt. 68 e 83 DL 18/2020 . Sospensione dei versamenti tributari e contributivi Ris. AE 21 marzo 2020 n. 14/E . Le nuove indicazioni si aggiungono alle precedenti fornite con la Ris. AE 18 marzo 2020 n. 12/E, per precisare che i codici riportati nell'allegato alla medesima sono puramente indicativi e non individuano tutti i soggetti a cui sono applicabili le sospensioni dei versamenti. La nuova prassi riporta, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, la seguente ulteriore lista di codici attività interessati dalla sospensione dei versamenti tributari e contributivi 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci interporti 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 52.29.21 Intermediari dei trasporti 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale. Sospensione termini di pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi circ. AE 20 marzo 2020 n. 5 . Le indicazioni riguardano la sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi art. 29 DL 78/2010 . Il Decreto Cura Italia ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie art. 83 comma DL 18/2020 . Tale sospensione comporta anche la sospensione del termine per il versamento degli importi recati dall'avviso di accertamento esecutivi dovuti in sede di acquiescenza all'atto art. 15 D.Lgs. 218/97 oppure, in caso di impugnazione ricorso in Commissione tributaria , a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio. Pertanto, per gli avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi, il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dal 16 aprile. Esempio Per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio La sospensione del termine per la proposizione del ricorso, fra l'altro, rileva anche in relazione al decorso del termine per la formulazione dell'istanza di accertamento con adesione che può essere formulata anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale e dell'ulteriore termine di novanta giorni previsto per la proposizione del ricorso a seguito della presentazione dell'istanza art. 6 comma D.Lgs. 218/97 . Inoltre, per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l'inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento è differito alla fine del periodo di sospensione. Esempio Per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile Le Entrate hanno chiarito da ultimo che, agli avvisi di accertamento esecutivi in commento, non si applica la sospensione dei termini per il versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione prevista dal Decreto Cura Italia e riguardante i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del DL 31 maggio 2010, n. 78 art. 68 DL 18/2020 . La sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli avvisi previsti dall'art. 29 del DL n. 78/2010 , cui fa riferimento l'art. 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati ai sensi della lett. b dell'art. 29 DL 78/2010. Decorso il termine per l'impugnazione, l'atto diventa titolo esecutivo e, decorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento o, in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all'agente della riscossione. Al riguardo, le Entrate, considerato che in linea generale l'esecuzione forzata da parte dell'agente della riscossione resta comunque sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento e che, anche a seguito della comunicazione di presa incarico inviata dall'agente al debitore, non è previsto un termine di versamento, la sospensione dei termini di versamento recata da ultimo dall'art. 68 DL 18/2020 in relazione agli accertamenti cosiddetti esecutivi si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato. Una diversa lettura della disposizione, volta a ricomprendere nella sospensione fino al 31 maggio 2020 recata dall'art. 68 anche il termine di versamento degli importi dovuti a seguito della notifica dell'avviso di accertamento cosiddetto esecutivo da parte dell'Agenzia delle entrate, sarebbe, per la Circolare in oggetto, incompatibile con le disposizioni dell'art. 29 DL 78/2010, che collegano il termine per il versamento, in sede di acquiescenza o in via provvisoria in pendenza di giudizio, al termine per la proposizione del ricorso che è sospeso invece fino al 15 aprile art. 83 DL 18/2020 .0 n. 14/E Circ. AE 20 marzo 2020 n. 5/E . Fonte mementopiu.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Entrate_risoluzione_del_21_marzo_2020_n._14 Entrate_Circolare_del_20_marzo_2010_n._5