Amministratori di condominio e utenza telematica unica

A seguito di segnalazioni da parte degli amministratori, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla gestione delle utenze telematiche per la trasmissione delle dichiarazioni e delle comunicazioni del condominio ris. AE 27 febbraio 2020 n. 10/E .

L'Agenzia delle Entrate, a seguito di alcune segnalazioni di difficoltà operative di gestione, ha chiarito che all'amministratore è consentito effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante mediante l'utilizzo di un'unica utenza telematica attribuita all'amministratore stesso. Per avere l'utenza telematica unica il condominio e l'amministratore devono essere registrati nell'Anagrafe tributaria mediante presentazione del Mod. AA5 o AA7 in caso di soggetto con partita IVA , in cui hanno indicato, rispettivamente natura giuridica 51 e codice carica 13 o codice carica 1 condomìni con partita IVA . Si ricorda che i condomìni sono tenuti agli obblighi dei sostituti d'imposta, tra i quali la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche e dei Mod. 770 art. 23 dPR 600/73 . Gli amministratori attualmente effettuano le trasmissioni tramite intermediari o direttamente, in qualità di gestori o incaricati della suddetta trasmissione per il condominio, utilizzando l'utenza propria di ciascun condominio. In presenza di un numero consistente di condomìni amministrati, fino alla data di questo chiarimento, occorreva accreditarsi ai sistemi telematici tante volte quanti erano i condomìni cui si riferivano le operazioni. Con la nuova utenza unica attribuita agli amministratori è ora possibile altresì effettuare le comunicazioni già in carico direttamente agli amministratori, come ad esempio la comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute dal condominio per interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per le parti comuni, ai fini del Mod. 730 precompilato art. 2 DM 1° dicembre 2016 . La cessazione dell'incarico di amministratore determina la revoca dell'utenza telematica. Fonte mementopiu.it

Risoluzione_AE_del_27_febbraio_2020_n._10