Atto di rinuncia all'abitazione coniugale: bollo, registro e ipo-catastali

Non trattandosi di un atto funzionalmente connesso alla risoluzione della crisi matrimoniale, non è riconosciuta l'esenzione prevista in caso di scioglimento del matrimonio risp. AE 10 febbraio 2020 n. 39 .

L'atto di rinuncia alla casa coniugale, assegnata in sede di separazione, e i conseguenti adempimenti di registrazione e di cancellazione della trascrizione eseguita non godono dell'esenzione da imposte di bollo, registro e ipo-catastali prevista per le convenzioni in caso di scioglimento del matrimonio art. 19 l. n. 74/87 , in quanto non sono atti funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi coniugale. Il caso di specie. L'istante con verbale di separazione otteneva l'assegnazione in godimento di un appartamento di proprietà del coniuge e provvedeva alla relativa trascrizione. Con successiva sentenza di divorzio veniva posto l'obbligo, a carico dell'istante, di rinuncia all'assegnazione della casa e alla cancellazione della trascrizione nel momento in cui avesse lasciato l'appartamento. All'AE sono richiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di godere dell'esenzione in commento in relazione all'atto di rinuncia e ai conseguenti adempimenti di registrazione e di annotamento di cancellazione della trascrizione eseguita in quanto disposti per ottemperare agli obblighi previsti dalla sentenza di divorzio. Le indicazioni delle Entrate. Negativo il parere dell'AE l'atto unilaterale di rinuncia e la relativa e susseguente cancellazione della trascrizione è espressione della libera volontà dell'istante e come tale non è collegato all'adempimento degli obblighi derivanti dal procedimento di scioglimento del matrimonio. Pertanto, l'atto di rinuncia e i conseguenti adempimenti, non essendo funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi coniugale, non possono fruire dell'esenzione. Fonte mementopiu.it

Risposta_Entrate_del_10_febbraio_2020_n._39