Impugnabile dal contribuente il diniego delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive

Il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive è impugnabile, incidendo sulla denuncia dei redditi Cass. Civ. 30 gennaio 2020 n. 2062 .

La decisione. La Sesta Sezione Civile della Cassazione ha accolto il ricorso di una società in tema di contenzioso tributario, infatti, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546/92 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della PA, ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa. Tale principio valeva anche nel caso in esame il contribuente ha la facoltà, non l'onere, di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive, atteso che lo stesso atto non è rientrante nelle tipologie ex art. 19 d.lgs. n. 546/92, ma provvedimento con cui l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario. Fonte mementopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 23 ottobre 2019 – 30 gennaio 2020, numero 2062 Presidente Conti – Relatore La Torre Ritenuto che La società Street Lib srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione comunicazione di irregolarità ex articolo 36 bis d.P.R. 600/1973 a seguito di rigetto di istanza di interpello disapplicativo della disciplina in materia di società non operative - avendo la società dichiarato perdite per gli anni 2010/2012- ha rigettato l'appello della Società. La CTR ha ritenuto atto non autonomamente impugnabile la suddetta comunicazione, con condanna alle spese di lite. L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. Il ricorrente deposita memoria. Considerato che 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 2. Con il primo motivo si deduce ia violazione dell'articolo 19 d.lgs. numero 546/1992, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 4 c.p.c., per avere la CTR sostenuto la non autonoma impugnabilità della comunicazione di irregolarità, di cui all'articolo 36 bis d.P.R. numero 600/73. 3. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 15 D. Igs. 546/1992 e dell'articolo 91 c.p.c. nella parte relativa alla condanna alle spese di lite. 4. Il primo motivo è fondato. Va premesso che in base a giurisprudenza consolidata in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'articolo 19 del d.lgs. 31 dicembre 1993, numero 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente artt. 24 e 53 Cost. e di buon andamento della P.A. articolo 97 Cost. , ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa cfr. Cass., numero Sez. 6 - 5, Ordinanza numero 23469 del 06/10/2017 Cass. numero 13963/2017 Sez. 6 - 5, Ordinanza numero 3315 del 19/02/2016 . Tale principio, espresso in materia di comunicazione di irregolarità, oltre che di diffida di pagamento cfr. Cass. numero 11471/2018 , preavviso di iscrizione ipotecaria cfr. Cass. numero 26129/2017 , mancata risposta all'istanza per ottenere un maggior credito di imposta cfr. 22497/2017 , è stato altresì esteso anche a fattispecie, come quella in esame, di interpello disapplicativo di norme antielusive, in base alla richiamata interpretazione estensiva, consentita da una lettura nell'ottica costituzionale della tutela del contribuente artt. 24 e 53 Cost. e di buon andamento dell'amministrazione articolo 97 Cost. , ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, numero 448. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive D.P.R. 29 settembre 1973, numero 600, ex articolo 37-bis, comma 8, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dal D.Lgs. numero 546 del 1992, articolo 19, ma provvedimento con cui l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario Cass numero 24704 del 2019 Cass. numero 17010/12 in particolare, secondo Cass. numero 8663/11, il diniego disapplicativo è un atto definitivo in sede amministrativa e recettizio con immediata rilevanza esterna, da qualificarsi come un'ipotesi di diniego di agevolazione . Tale principio regolatore isolatamente disatteso da Cass. numero 5843/2012 si è consolidato nel diritto vivente es. Cass. numero 20394/12, 335/14, 25281/15, 6200/15 e da ultimo, v. Cass. ord. numero 19962/17 sino ad essere stato ripreso anche in altri contesti fiscali vedi, in motivazione, sez. unumero nnumero 7665/16, 19704/15, 12760/15, 649/15, 13451/14 cfr. ex plurimis Cass. nnumero 11397/17, 5723/16, numero 2616/15, 11922/14, 25916/13 . Cass. 6/10/2017, numero 23469 In questa vicenda tributaria, in coerenza con i principi giuridici appena esposti, ai quali il Collegio intende dare continuità, è chiaro che la società contribuente aveva un interesse qualificato ai sensi dell'articolo 100 c.p.c. ad impugnare, in sede giudiziaria, il diniego di disapplicazione di norme antielusive, quale atto non meramente consultivo e, anzi, potenzialmente lesivo della sua sfera giuridica e questo perchè - in un'ottica più generale - la risposta negativa del Direttore Regionale delle Entrate - a prescindere dalle ragioni addotte - è diretta a incidere sulla condotta del soggetto istante, in ordine alla dichiarazione dei redditi, in relazione alla quale l'istanza è stata inoltrata. 5. In applicazione dei superiori principi, ha errato la CTR nel ritenere non autonomamente impugnabile l'avviso di irregolarità, contenente in modo espresso l'indicazione della tardività del versamento a saldo IRES 2013 e l'importo da pagare. 6. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo. Le questioni proposte nella memoria, essendo attinenti al merito della questione, saranno esaminate dal giudice del rinvio. 7. La sentenza, pertanto, va cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.