



tasse e tributi | 29 Gennaio 2020
Iper ammortamento, escluse le locazioni operative degli intermediari finanziari
di La Redazione
Non fruiscono dell’iper ammortamento gli intermediari finanziari titolari di contratti di locazione operativa di beni materiali strumentali relativi al processo produttivo dell'impresa locataria. La proprietà formale dei beni non si ricollega all'attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla mera garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore (principio di diritto AE 28 gennaio 2020 n. 2).



L'iper ammortamento (art. 1 c. 9 e ss. l. n. 232/2016) non si applica all'intermediario finanziario che risulti titolare - nella veste di locatore - di un contratto denominato come "locazione operativa" di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell'impresa locataria. Ciò in quanto, in tali contratti – impropriamente denominati di "locazione operativa" rispetto all'accezione rilevante ai fini dell'iper ammortamento - la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore. Mentre, la platea di soggetti ammessi all'agevolazione è formata da soggetti accomunati dal fatto di essere, sia sul piano economico-patrimoniale e sia sul piano organizzativo, i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici derivanti dall'esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti.
La precisazione è contenuta nel principio di diritto AE 28 gennaio 2020 n. 2 intervenuto per fare chiarezza sulla portata di alcune indicazioni fornite con la circ. AE 30 marzo 2017 n. 4/E. Tale prassi, escludendo dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio, riconosce, per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, all'impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa, ma a condizione che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l'attività o una delle attività abitualmente svolte dall'impresa. Condizione che, secondo gli ultimi chiarimenti, non ricorre in caso di locazione operativa posta in essere da intermediari finanziari.
A conferma delle proprie conclusioni, le Entrate hanno richiamato le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia (che pone come condizione del leasing operativo che venga “negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti, come i fornitori dei beni, di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l'assistenza e la manutenzione del bene)" e la FAQ Min. Svil. Econ. 12 luglio 2017 (la quale, nel consentire di soddisfare il requisito dell'interconnessione sia presso il noleggiante sia presso il noleggiatore, si basa evidentemente, sul presupposto che entrambe le imprese siano potenzialmente in grado, dal punto di vista tecnico, di soddisfare il requisito dell'interconnessione secondo il "paradigma 4.0" nell'ambito del rispettivo processo di produzione).
(Fonte: mementopiu.it)
Qui il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2020, n. 2






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