Autonomi all'estero, gli incassi ricevuti scontano la ritenuta del 30%

Chiarito il trattamento dei compensi per attività di lavoro autonomo professionale fatturati in un periodo di imposta precedente a quello di effettiva percezione, in cui il percipiente non è più fiscalmente residente in Italia risp. AE 11 dicembre 2019 n. 512 .

I compensi professionali incassati in un periodo di imposta in cui il professionista non è fiscalmente residente in Italia, per le prestazioni rese nei periodi precedenti in cui era fiscalmente residente in Italia, scontano la ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30%. Il principio è stato ribadito nella risp. AE 11 dicembre 2019 n. 512. Il caso. Nel caso in esame, l'istante dichiara di aver fatturato prestazioni professionali negli ultimi mesi del 2018, anno in cui era fiscalmente residente in Italia e svolgeva in modo abituale attività di lavoro autonomo, e che i relativi compensi sono incassati nel 2019, anno in cui ha residenza fiscale all'estero e non svolge più alcuna attività professionale nel nostro Paese. Alle Entrate sono richiesti chiarimenti in ordine al trattamento fiscale dei compensi professionali che incassa nel 2019. Le indicazioni delle Entrate. Nell'ordinamento interno, i redditi di lavoro autonomo rientrano fra quelli soggetti a ritenuta alla fonte ove corrisposti da soggetti che rivestono la qualifica di sostituti di imposta. La misura della ritenuta, determinata, in primo luogo, avendo riferimento alla circostanza che il soggetto che riceve i compensi sia o meno residente nel territorio dello Stato, è pari a - 20%, quando effettuata a titolo di acconto e se la tassazione definitiva del compenso sarà effettuata dal percettore in sede di dichiarazione dei redditi art. 25 comma 1 d.P.R. n. 600/73 - 30% in caso di soggetto non residente art. 25 comma 2 primo periodo DPR 600/73 . In questo caso la ritenuta è effettuata a titolo d'imposta ed esaurisce la pretesa tributaria. Detta ritenuta, inoltre, non si applica sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti art. 25 comma 2 secondo periodo d.P.R. n. 600/73 . Tale quadro normativo ha portato le Entrate a concludere che, nel caso di specie, i compensi relativi alle prestazioni di lavoro autonomo rese nel 2018, diventano rilevanti, ai fini delle imposte sui redditi, solo nel momento in cui gli stessi sono effettivamente percepiti, vale a dire nel 2019. Pertanto, è in tale ultimo periodo d'imposta che devono essere verificate le condizioni per la corretta tassazione dei compensi in oggetto. Ne consegue che le somme in oggetto percepite nel 2019 rientrano nel regime fiscale previsto dall'art. 25 comma 2 primo periodo d.P.R. n. 600/73 secondo cui i compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, corrisposti a soggetti non residenti devono essere assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30%. Fonte mementopiu.it

Risp._Entrate_11_dicembre_2019_n._512