Processo tributario, regole per la notificazione a mezzo servizio postale

Se una parte decide di avvalersi della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento sono quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria Cassazione del 22 novembre 2019 n. 30542 .

La decisione. Accolto dalla Cassazione il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Nel processo tributario, ove la parte decida di avvalersi della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, salva la facoltà di dimostrare, proponendo querela di falso, l’assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare. Nella notificazione a mezzo servizio postale, eseguita mediante consegna dell’atto a persona che si trovi, anche temporaneamente, presso il destinatario, il rapporto di collegamento, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che la suddetta persona si sia trovata nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l’onere di fornire. Fonte mementopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 9 ottobre – 22 novembre 2019, n. 30542 Presidente/Relatore Mocci Rilevato che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lucca. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione della contribuente contro un preavviso di iscrizione ipotecaria per IRES, IVA e IRAP, relativo all'anno 2009 Considerato che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 D.P.R. n. 600/1973, 7 e 14 L. n. 890/1982, 145 c.p.c. e 2697 e 2700 c.c. che la CTR - nel reputare non idonea la notifica dell'atto impositivo - avrebbe omesso di considerare che il plico era stato consegnato presso l'indirizzo del destinatario e nelle mani di persona qualificatasi come domiciliataria dello stesso e che, in ogni caso, la prova contraria sarebbe spettata al destinatario stesso che la società intimata ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria che il motivo è fondato che dall'avviso di ricevimento contenuto nel ricorso si evince che la notifica fu effettuata, all'indirizzo indicato quale luogo di domicilio, nelle mani di tale Bi. Ia., dichiaratasi domiciliataria del liquidatore Pa. che, in materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondente relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicché la dichiarazione del ricevente, secondo l'attestazione posta dall'agente sulla relazione di notificazione, legittima una presunzione semplice di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario Sez. 6-1, n. 26134 del 19/12/2016 che, in particolare, nel processo tributario, ove la parte decida di avvalersi della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 c.p.c, ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio eletto, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, salva la facoltà di dimostrare, proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare Sez. 6-5, n. 19795 del 25/07/2018 Sez. 5, n. 16488 del 05/08/2016 che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona che si trovi, anche temporaneamente, presso il destinatario, il rapporto di collegamento, almeno provvisorio perché addetta alla casa o al servizio od anche alla distribuzione della posta , può essere presunto sulla base del fatto che la suddetta persona si sia trovata nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire Sez. 5, n. 27587 del 30/10/2018 Sez. 5, n. 28591 del 29/11/2017 che, dunque, la CTR ha indebitamente invertito l'onere della prova che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Toscana, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.