Compensi giudici tributari, no alla tassazione separata se il ritardo è fisiologico

L'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione Risposta Agenzia delle Entrate 13 novembre 2019 n. 483 .

L'applicazione della tassazione separata ai compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie è da escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. I compensi maturati in precedenti periodi di imposta ed erogati nei tempi ordinariamente necessari per l'espletamento della procedura di liquidazione - tempi che determinerebbero l'erogazione delle somme ad intervalli regolari - devono essere assoggettati a tassazione ordinaria Risposta Agenzia delle Entrate 13 novembre 2019 n. 483 . Il quesito. Un giudice tributario interpella le Entrate per avere chiarimenti in ordine al trattamento fiscale dei compensi variabili percepiti dopo il 12 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione e dei compensi CUT consistenti nella devoluzione ai giudici tributari del 75% del contributo unificato dovuto per le controversie tributarie percepiti a dicembre 2018, in relazione ai compensi collegati al CUT 2016, a dicembre 2017, in relazione ai compensi collegati al CUT 2014 e 2015. La risposta delle Entrate. I compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie sono qualificati redditi assimilati a quelli lavoro dipendente e sono determinati con le medesime regole applicabili ai redditi di lavoro dipendente artt. 50 c.1 lett. f e 52 TUIR . Detti redditi sono costituiti da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, compresi quelli corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo di imposta successivo a quello di riferimento c.d. principio di cassa allargato . I compensi corrisposti dopo il 12 gennaio sono, invece, imputati all'anno stesso in cui sono percepiti c.d. principio di cassa . A tali redditi si applica la tassazione separata esclusivamente al verificarsi di situazioni a carattere giuridico sopraggiungere di norme legislative, di sentenze o di provvedimenti amministrativi o di oggettive situazioni di fatto che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta . Qualora i compensi siano erogati in periodi d'imposta successivi a quello di maturazione, con periodicità costante, tale da considerarsi fisiologica, agli stessi risultano applicabili le ordinarie modalità di tassazione. Nel caso di specie, le Entrate hanno ritenuto che sia la liquidazione dei compensi variabili che quella dei compensi CUT, relativi ai periodi di imposta 2015 e 2016, erogati rispettivamente nel 2017 e 2018, avviene ad intervalli regolari ovvero nei tempi ordinariamente necessari per l'espletamento delle relative procedure di liquidazione. Pertanto, detti emolumenti sono da assoggettare al regime della tassazione ordinaria. Diversamente, in relazione ai compensi CUT relativi al periodo d'imposta 2014 erogati nel 2017, è corretta l'applicazione del regime della tassazione separata, in quanto il ritardo appare imputabile a cause non fisiologiche. Fonte mementopiu.it

OK_Agenzia_Entrate_Risposta_13_novembre_2019_n._483_1