Lo scioglimento di un contratto a effetti traslativi realizza un nuovo trasferimento di proprietà

L'eventuale risoluzione per mutuo consenso dell'atto di donazione non comporta la perdita dell'agevolazione prima casa fruita per l'acquisto dell'immobile risposta delle Entrate del 29 ottobre 2019 n. 443 .

Mantiene il beneficio prima casa il contribuente che, dopo aver acquistato a titolo oneroso un immobile, sciolga una precedente donazione con la quale aveva donato a terzi un altro immobile, anch’esso acquistato con l’agevolazione risp. interpello AE 29 ottobre 2019 n. 443 . La risposta dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia ha chiarito che in tema di risoluzione consensuale del contratto, il mutuo consenso assolve alla funzione di ritrattazione bilaterale di un negozio per concorde volontà delle parti. Tale accordo è espressione dell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio, avente ad oggetto anche il trasferimento di diritti reali immobiliari, indipendentemente dall'esistenza di eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditive o modificative dell'attuazione dell'originario regolamento di interessi. Lo scioglimento per mutuo consenso di un contratto a effetti traslativi realizza un nuovo trasferimento di proprietà. Poiché la pattuizione con la quale si verifica la retrocessione del bene donato nuovamente in capo all'originario donante configura un nuovo contratto di donazione, si ritiene che nel caso in esame l'eventuale risoluzione per mutuo consenso dell'atto di donazione non comporti la perdita dell'agevolazione prima casa fruita per l'acquisto dell'immobile. Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_29_ottobre_2019_n._443