Agevolazioni per trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie

Per un immobile acquistato all’asta nel 2016 è possibile procedere all'alienazione entro 5 anni e non più due anni dall'acquisto stesso senza perdere i benefici prima casa Risp. Interpello AE 29 ottobre 2019 n. 442 .

Per un immobile acquistato all’asta nel 2016 è possibile procedere all'alienazione entro 5 anni e non più due anni dall'acquisto stesso senza perdere i benefici prima casa Risp. Interpello AE 29 ottobre 2019 n. 442 . Il caso. Il caso in esame riguardava una società in favore della quale, nell'ottobre 2016, è stato emesso un decreto di trasferimento di un immobile acquistato all'asta per il quale è stata applicata l’agevolazione prevista dall’art. 16 DL 18/2016. La norma contenuta nel citato art. 16 è stata successivamente modificata dal legislatore, che ha portato da 2 a 5 anni il termine entro cui trasferire l'immobile per non incorrere in sanzioni e nella perdita dell'agevolazione ottenuta. L’Agenzia conferma che l’istante potrà procedere all'alienazione o con la presentazione di istanza di ricalcolo dell'imposta in misura ordinaria e dei relativi interessi, entro 5 anni e non più due anni dall'acquisto in asta, analogamente a quanto previsto in materia di prima casa. L’Agenzia ha precisato inoltre che, in caso di inottemperanza dell'obbligo di trasferimento entro cinque anni dalla stipula perché il contribuente si trova nella condizione di non poter o voler rispettare l'impegno assunto, può, in pendenza del termine previsto per procedere all'alienazione, rivolgere apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, al fine di ottenere la riliquidazione dell'imposta in misura ordinaria e dei relativi interessi. Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_29_ottobre_2019_n._442