Detraibili le spese per “ricognizione” e tesi dei corsi universitari

L’Agenzia delle Entrate ha risposto favorevolmente ad uno studente che chiedeva di portare in detrazione le spese sostenute per il processo amministrativo di ricognizione e per la tesi risposta dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2019, n. 434 .

Le spese detraibili. Detraibili le spese sostenute dal contribuente per la ricognizione” e i costi sostenuti per la tesi di laurea risp. Ad interpello AE 28 ottobre 2019 n. 434 . L'art. 15, comma 1, lett. e , TUIR prevede, per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, una detrazione dall'imposta lorda, per un importo pari al 19 per cento delle spese medesime. Come precisato, da ultimo, nella circolare AE 31 maggio 2019 n. 13/E, la detrazione spetta per le spese sostenute per la frequenza di - corsi di istruzione universitaria - corsi universitari di specializzazione - master universitari - corsi di dottorato di ricerca - istituti tecnici superiori ITS - nuovi corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. La detrazione spetta per le spese sostenute, anche se riferite a più anni, per - tasse di immatricolazione ed iscrizione anche per gli studenti fuori corso - soprattasse per esami di profitto e laurea - la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea - la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi TFA . In merito alla ricognizione il procedimento amministrativo che lo studente, non decaduto o rinunciatario, può utilizzare qualora, a seguito di un periodo di interruzione degli studi, ossia di omesso pagamento di tasse e contributi universitari, intenda riattivare la propria carriera accademica , l’Agenzia ha affermato che l'Istante potesse portare in detrazione le spese per essa sostenute, oltre ad i costi sostenuti per la tesi, atteso che le tra le spese ammesse all'agevolazione rientrano anche quelle pagate dagli studenti fuori corso e riferite a più anni accademici. Fonte fiscopiu.it

Risposta_Entrate_28_ottobre_2019_n._434