Accertamento con adesione: il contribuente non partecipante non interrompe il periodo di sospensione

La mancata partecipazione del contribuente all’incontro fissato per il tentativo di definizione dell’accertamento non interrompe il periodo di sospensione di 90 giorni, non potendo essere considerata una vera e propria rinuncia all’istanza di adesione presentata.

Così la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27274/19, depositata il 24 ottobre. In caso di accertamento con adesione richiesto tempestivamente dal contribuente a seguito di avviso di accertamento o di rettifica, a favore dello stesso è prevista una sospensione dei termini relativa all'impugnazione dell'atto di fronte alla CTP. Tale sospensione opera per 90 giorni dalla data di presentazione o di spedizione per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento dell'istanza di accertamento con adesione se la spedizione avviene con modalità diverse la sospensione opera dalla data di ricevimento dell'istanza da parte degli Uffici circ. AE 8 aprile 2002 n. 28/E . Termine. Pertanto, il termine per impugnare l'atto di accertamento diventa di 150 giorni dalla notifica dello stesso, fermo restando un maggior termine per la sospensione feriale periodo 1°-31 agosto . Questa è applicabile sia nel caso in cui il periodo di sospensione di 90 giorni venga a ricadere, come termine iniziale o come termine finale, nel periodo feriale, sia qualora il periodo feriale sia ricompreso nel periodo dei 90 giorni ris. Min. 11 novembre 1999 n. 159/E . L'esito negativo dell'istanza stessa prima della scadenza dei 90 giorni non riduce il termine di sospensione Cass. 30 giugno 2006 n. 15170, circ. AE 28 giugno 2001 n. 65/E . Al contrario, la rinuncia formale al contraddittorio e all'istanza di definizione, dichiarata dal contribuente, a seguito dell'invito a presentarsi per il contraddittorio, fa venir meno la sospensione del termine, che pertanto non è di 150 giorni 60 + 90 , ma di 60 giorni più il tempo intercorrente tra la data di invio della domanda di adesione e quella in cui vi è stata la rinuncia Cass. 24 agosto 2018 n. 21148, Cass. 12 ottobre 2012 n. 17439 . A tale riguardo, la Cassazione ha chiarito che nemmeno la mancata partecipazione del contribuente all’incontro fissato per il tentativo di definizione può essere considerata una causa di interruzione del periodo di sospensione non potendo essere considerata una vera e propria rinuncia all’istanza di adesione presentata Cass. 24 ottobre 2019 n. 27274 . Fonte iltributario.it

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 29 maggio – 24 ottobre 2019, n. 27274 Presidente Manzon – Relatore Nonno Rilevato che 1. Con la sentenza n. 36/01/12 del 4.9.2012, la Commissione tributaria regionale della Sardegna di seguito CTR respingeva l'appello proposto da S.F. avverso la sentenza n. 131/02/11 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari di seguito CTP , che aveva dichiarato inammissibile i ricorsi riuniti proposti dalla contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relativi agli anni 2002 e 2003 1.1 come si evince dalla sentenza della CTR a gli avvisi di accertamento erano conseguenti all'emissione di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla ditta F. e riguardanti lavori di demolizione effettuati presso cantieri siti in Trieste e Riola Sardo OR , con emissione, per quanto riguarda l'avviso di accertamento relativo all'anno 2002, di provvedimento di rigetto della richiesta di definizione della controversia ex art. 9 della L. 27.12.2002 n. 289 b la CTP, riuniti i ricorsi, li dichiarava inammissibili perché tardivamente proposti c la sentenza della CTP era appellata da S.F. 1.2. su queste premesse, la CTR confermava la sentenza impugnata così motivando a la domanda di accertamento con adesione depositata dalla ricorrente non era stata seguita da fatti concreti idonei a manifestare una reale intenzione di addivenire ad un accordo con l'ufficio b invero, con la mancata comparizione in sede amministrativa, F. manifestava il reale intento di non volere aderire in alcun modo all'accertamento e, quindi, decadeva dal suo diritto di poter usufruire dei maggiori termini per la presentazione del ricorso, che sono concessi appunto per permettere il contraddittorio con l'ufficio e dare la possibilità di raggiungere un accordo c il comportamento della contribuente era, del resto, in aperto contrasto con la regola sancita dal legislatore nell'articolo 10 della L. n. 212/2000, che vuole i rapporti tra contribuente e Fisco improntati al principio della collaborazione e della buona fede e creava disparità di trattamento rispetto a coloro che, impugnando gli atti tributari senza presentare istanza per adesione, godevano di termini di impugnazione più ridotti d la contribuente, non presentandosi all'incontro con l'ufficio, aveva svuotato di significato l'istanza relativa all'invocato istituto e le finalità per le quali il legislatore aveva concesso la sospensione dei termini per l'impugnazione, con conseguente inammissibilità dei ricorsi, rilevabile d'ufficio 2. S. F. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 380 bis1 c.p.c. 3. l'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. Considerato che 1. Con l'unico motivo di ricorso S. F. deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, del DLgs. 19.6.1997 n. 218, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., evidenziando che l'omessa presentazione in sede di contraddittorio a seguito di una istanza di accertamento con adesione non avrebbe comportato la decadenza del contribuente dal diritto di potere usufruire dei maggiori termini per la presentazione del ricorso 2. il motivo è fondato 2.1. come si evince da Corte Cost. n. 140 del 15.4.2011, il procedimento per l'accertamento con adesione ha la finalità di prevenire l'impugnazione dell'atto di accertamento tributario notificato, favorendo l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente per giungere ad una definizione concordata e preventiva della controversia , sicché non appare irragionevole la previsione, a tal fine, di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione , idoneo a consentire l'esercizio del contraddittorio in sede di adesione e durante il cui decorso il contribuente e l'ufficio hanno agio di valutare liberamente la situazione, eventualmente allacciando, scegliendo e riannodando trattaive 2.2. la sospensione per novanta giorni del termine per la formale impugnazione dell'accertamento, volta a consentire al contribuente e all'Amministrazione finanziaria uno spatium deliberandi Cass. n. 22878 del 29.9.2017 , consegue automaticamente alla presentazione dell'istanza da parte del contribuente Cass. n. 21096 del 24.8.2018 e cessa solo con lo spirare di detto termine, al quale è equiparata dalla legge unicamente la formale e irrevocabile rinuncia all'istanza Cass. n. 3278 del 5.2.2019 , ma non anche il verbale di constatazione del mancato accordo Cass. n. 20362 del 24.8.2017 2.3. decorso il termine di novanta giorni dalla proposizione dell'istanza, l'accertamento diventa definitivo se non impugnato nei successivi sessanta giorni Cass. n. 15401 del 21.6.2017 2.4. applicando i superiori principi di diritto al caso di specie, deve ritenersi che non ha alcun rilievo, ai fini della concessione della sospensione del termine di impugnazione dell'avviso di accertamento, la effettiva volontà del contribuente di procedere alla definizione della controversia il termine va concesso per il semplice fatto della presentazione della istanza, a seguito della quale le parti possono valutare se addivenire o meno alla definizione della controversia secondo la procedura prevista dall'art. 6 del DLgs. n. 218 del 1997 2.5. in quest'ottica, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata dall'ufficio per la definizione in via amministrativa della controversia, sia essa giustificata o meno, non ha alcuna rilevanza la stessa non è idonea ad interrompere il periodo di sospensione perché non equiparabile ad una vera e propria rinuncia all'istanza per adesione, né fa venire meno ab origine gli effetti dell'istanza medesima e, quindi, la sospensione dei termini per l’impugnazione dell’avviso di accertamento 2.6. la sentenza impugnata non si è attenuta ai superiori principi di diritto, avendo erroneamente ritenuto inammissibile il ricorso di F. sul presupposto che la mancata partecipazione al contraddittorio fosse rivelatrice di una originaria volontà dilatoria della contribuente, traducentesi nella inapplicabilità del termine di sospensione 2.7. la causa va, dunque, rinviata al giudice di appello affinché valuti la tempestività degli originari ricorsi alla luce dei superiori principi di diritto 3. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.