Legittimo l’accertamento induttivo fondato sui dati raccolti nel PVC della Guardia di Finanza

In caso di omessa dichiarazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere all’accertamento induttivo del reddito imponibile anche in base a notizie e dati raccolti tramite PVC della Guardia di Finanza, spostando sul contribuente l’onere della prova contraria.

Questo l’oggetto dell’ordinanza della Suprema Corte n. 26987/19, depositata il 22 ottobre. Il fatto. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro una decisione emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale aveva accolto l’appello proposto da un contribuente avverso la pronuncia della CTP di Roma terminata con il rigetto del ricorso di quest’ultimo verso un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno 2016. La ricorrente, tra i diversi motivi di ricorso, deduce che nel PVC della Guardia di Finanza erano state espressamente indicate le informazioni, acquisite tramite la società Ebay Europe Sarl da ora e in poi società E-Bay , relative alle aste a cui il contribuente aveva preso parte, nonché alle vendite da lui effettuate negli anni che andavano dal 2004 al 2009 tutte andate a buon fine , essendo tali dati utilizzati idonei in via presuntiva a fondare l’accertamento, stante l’omessa tenuta delle scritture contabili da parte del contribuente. Accertamento induttivo. La Corte di Cassazione dichiara fondato il motivo di ricorso prospettato dall’Agenzia delle Entrate, essendo esso vertente su un accertamento induttivo effettuato dall’ufficio dopo le comunicazioni fornite dalla società E-bay relative alla chiusura delle aste online per le vendite effettuate dal contribuente mediante il relativo canale informatico dal 2004 al 2009. A tal proposito, gli Ermellini richiamano un orientamento di legittimità consolidato, in base al quale, in caso di omessa dichiarazione fiscale, l’ufficio può procedere all’accertamento induttivo del reddito imponibile anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, le quali hanno il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e producono l’effetto di spostare sul contribuente l’onere della prova contraria il ricorso al metodo induttivo può dunque legittimamente fondarsi anche su dati e notizie raccolti dall’ufficio nei modi di legge , che nel caso di specie consistono nel PVC della Guardia di Finanza. Avendo la CTR sostenuto erroneamente che dovesse essere l’ufficio a dimostrare che le transazioni effettuate dal contribuente costituissero vendite alle quali erano seguiti ricavi tassabili, la Corte di Cassazione accoglie il motivo di ricorso in oggetto e rinvia gli atti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 11 luglio – 22 ottobre 2019, n. 26987 Presidente Mocci – Relatore Capozzi Rilevato che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio di accoglimento dell’appello proposto dal contribuente S.P. avverso una decisione della CTP di Roma, che aveva respinto il ricorso di quest’ultimo avverso un avviso di accertamento IRPEF 2006 Considerato che il ricorso è affidato a due motivi che, col primo, la ricorrente prospetta la nullità della sentenza impugnata per assenza di motivazione motivazione apparente , in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 e dell’art. 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, per carenza di una motivazione idonea a chiarire le ragioni della soluzione accolta, essendosi la CTR limitata a trascrivere gli assunti formulati dal contribuente nel suo appello che, col secondo motivo, prospetta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41 bis, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto nel pvc della GDF erano state chiaramente indicate le informazioni acquisite, tramite EBAY EUROPE SARL, circa le aste cui il contribuente aveva preso parte e circa le vendite effettuate dal medesimo negli anni dal 2004 al 2009 ed andate a buon fine, per essere state di volta in volta consegnati i beni, tenendo conto del fatto che, nelle vendite on line, la consegna della merce è successiva al pagamento del prezzo pertanto i dati utilizzati dall’ufficio erano idonei in via presuntiva a fondare l’accertamento, stante l’omessa tenuta delle scritture contabili da parte del contribuente che l’intimato si è costituito con controricorso che il primo motivo è infondato che, infatti, la giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. n. 22598 del 2018 è concorde nel ritenere che, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza o di adeguatezza della motivazione tuttavia, rimanendo pur sempre l’obbligo della motivazione per i provvedimenti giudiziari, imposto dall’art. 111 Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, occorre pur sempre esaminare se detto obbligo sia violato e detta violazione può ritersi sussistente solo se la motivazione sia totalmente mancante ovvero risulti assolutamente inidonea ad assolvere alla sua funzione di esplicitare le ragioni della decisione, concretandosi in tal caso come una nullità processuale, deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 che, nella specie, non può dirsi che la motivazione sia inesistente, alla stregua dei criteri sopra evidenziati, avendo la CTR in ogni caso indicato le ragioni che l’hanno indotta ad accogliere l’appello del contribuente, avendo sostenuto che mancava la prova che le transazioni effettuate dal contribuente tramite ebay fossero andate tutte a buon fine ed avessero quindi generato redditi tassabili che il secondo motivo di ricorso è invece fondato che invero esso ha ad oggetto un accertamento induttivo effettuato dall’ufficio a carico del contribuente a seguito delle comunicazioni fornite dalla EBAY EUROPE SARL circa la chiusura delle aste on line per vendite effettuate dal contribuente tramite il canale informatico E-Bay dal 2004 al 2009 che, al riguardo, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. n. 6086 del 2009 Cass. n. 9203 del 2008 Cass. n. 18787 del 2016 Cass. n. 14930 del 2017 , secondo la quale, in caso di omessa dichiarazione fiscale, l’ufficio può procedere all’accertamento induttivo del reddito imponibile anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, le quali hanno il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e producono l’effetto di spostare sul contribuente l’onere della prova contraria il ricorso al metodo induttivo può dunque legittimamente fondarsi anche su dati e notizie raccolti dall’ufficio nei modi di legge nella specie, tramite pvc della gdf che la CTR non si è adeguata a tali principi di diritto, avendo erroneamente sostenuto che era l’ufficio a dover dimostrare che le transazioni effettuate dal contribuente si fossero concretizzate in vendite, alle quali erano seguiti ricavi tassabili che la sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo di ricorso in esame, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per nuovo esame. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso con riferimento al primo motivo e, accogliendo il secondo motivo, cassa con riferimento ad esso la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.