Beneficiario dell’esenzione dalle ritenute sugli interessi fra società consociate di Stati membri UE

Per essere considerata beneficiario effettivo , una società deve ricevere i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non come agente, delegato o fiduciario di altri soggetti così la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18 ottobre 2019, n. 88/E .

Esenzione dalle ritenute sugli interessi fra società consociate di Stati membri UE perché una società sia considerata beneficiario effettivo, è necessario che riceva i pagamenti in qualità non di agente o delegato ma di beneficiario finale ris. AE 18 ottobre 2019 n. 88/E . All’Agenzia delle Entrate sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alla spettanza dell’esenzione dalle ritenute di cui all’art. 26-quater d.P.R. n. 600/73 agli interessi che la società risultante da un’operazione di fusione, a seguito di un’acquisizione con indebitamento. L’esenzione prevede che la società residente debba rivestire una delle forme previste nell’Allegato A del d.P.R. n. 600/73 società per azioni, in accomandita per azione, a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali ed essere assoggettata all’imposta sul reddito delle società senza fruire di regimi di esonero. La società non residente deve rivestire una delle forme espresse nell’’Allegato A, essere residente in uno degli Stati membri UE, detenere le partecipazioni che attribuiscono diritti di voto nella società che effettua il pagamento da almeno un anno ininterrottamente, detenere una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della società che effettua il pagamento, essere assoggettata, senza fruire di alcun regime di esonero, a una delle imposte indicate nell’Allegato B DPR 600/73 o a un’imposta identica o sostanzialmente simile. Inoltre, per poter fruire dell’esenzione è richiesta la contemporanea presenza di due condizioni - gli interessi corrisposti ai beneficiari non residenti devono essere assoggettati, in capo a questi ultimi, a una delle imposte elencate nell’Allegato B al d.P.R. n. 600/73, non usufruendo di particolari regimi di esenzione - i soggetti non residenti che ricevono il pagamento degli interessi devono essere i beneficiari effettivi di tali redditi. Per essere considerata beneficiario effettivo una società deve ricevere i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non come agente, delegato o fiduciario di altri soggetti. Qualora tra il beneficiario e l’autore del pagamento si interponga un intermediario, l’esenzione si applica soltanto se l’effettivo beneficiario degli interessi soddisfi i predetti requisiti. Fonte fiscopiu.it

Risoluzione_Entrate_18_ottobre_2019_n._88_E