Forfettari: i rapporti preesistenti al nuovo regime non pregiudicano le agevolazioni

Non integra la causa ostativa il rapporto di lavoro dipendente instaurato prima dell'entrata in vigore del nuovo regime forfettario.

Il duplice rapporto di lavoro, come autonomo e come dipendente, svolto dal forfettario nei confronti del medesimo datore di lavoro, se preesistente alla data di entrata in vigore della nuova causa ostativa che pregiudica l'accesso al regime ai soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi art. 1, comma 57, lett. d bis l. n. 190/2014 e persistente senza modifiche sostanziali, non determina la fuoriuscita dal regime risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2019, n. 382 . Il caso. Dal 2017 una dentista ha due tipologie di rapporto di lavoro con un'Azienda Sanitaria è titolare sia di contratti d’opera come lavoratrice autonoma per lo svolgimento del servizio odontoiatrico festivo e prefestivo, che di contratti di lavoro dipendente che variano, nella durata, da due a sei mesi . Alle Entrate è chiesto di chiarire se la menzionata causa ostativa si applichi nonostante la doppia tipologia di rapporto di lavoro tra la contribuente e la Asl sia preesistente all’entrata in vigore della nuova causa ostativa stessa. Le indicazioni delle Entrate. L'Agenzia ha escluso che la fattispecie integri la causa ostativa. Ribadendo quanto già chiarito con la precedente prassi, è stato specificato che nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della richiamata lettera d bis , il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo o d’impresa sia redditi di lavoro dipendente o assimilati nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza circolare dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile 2019, n. 9/E . Nel caso oggetto di interpello, per le Entrate, non si verifica alcuna trasformazione di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo che la causa ostativa intende evitare, permanendo immutato l’assetto negoziale antecedente la modifica normativa. Pertanto, l’istante può applicare il regime forfetario nel periodo d’imposta 2019 ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti . Fonte fiscopiu.it

Risp._Interpello_AE_16_settembre_2019_n._382