IVA 4% per la prima casa con abitazione preposseduta acquisita senza agevolazione

Non preclude l’accesso all’agevolazione fiscale il possesso di un’abitazione acquisita senza aver formalmente usufruito dello stesso beneficio, se si hanno i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Due coniugi intendono acquistare dal costruttore una nuova abitazione con agevolazione prima casa”, aliquota IVA al 4 %, impegnandosi a vendere, come richiesto dalla norma, quella attualmente posseduta entro un anno risposta AE n. 377 del 10 settembre 2019 . Tra i requisiti richiesti per l’applicazione dell’agevolazione, nel caso si possieda già un’abitazione nello stesso comune, che si deve alienare entro un anno, vi è che anche questa sia stata acquisita beneficiando della medesima agevolazione n. 21 tab. A parte II d.P.R. n. 633/72 e art. 1 tab. parte I, nota II bis , comma 1, lett. c , d.P.R. n. 131/86 . Nel caso in questione i coniugi l’avevano acquistata prima del 1993, quando l’aliquota IVA per l’acquisto dal costruttore era prevista al 4% in modo generalizzato, quindi, formalmente non avevano avuto necessità di beneficiare di un regime particolare, ma erano comunque in possesso dei requisiti più restrittivi che sarebbero successivamente stati richiesti. Per la verità nel frattempo l’Agenzia aveva già confermato l’agevolazione prima casa” in un caso analogo, ossia l’acquisto con atto separato di una pertinenza di un’abitazione ceduta da impresa costruttrice senza beneficiare dell’agevolazione, pur possedendone i requisiti circ. AE 1 marzo 2001 n. 19/E . Ebbene l’Agenzia conferma ora definitivamente che non preclude l’accesso all’agevolazione il possesso di un’abitazione acquisita senza aver formalmente beneficiato della stessa agevolazione, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente. Fonte fiscopiu.it

Risp._AE_10_settembre_2019_n._377