Separazione omologata, non decadono le agevolazioni sull’immobile acquistato con l’ex coniuge

L’Agenzia delle Entrate ritiene superati i chiarimenti forniti in precedenza in materia di decadenza dell’agevolazione prima casa nell’ipotesi di cessione dell’immobile a terzi effettuata nei termini di una separazione coniugale.

Nel caso di cessione a terzi di una abitazione oggetto dell’agevolazione prima casa entro il quinto anno successivo al suo acquisto, il contribuente non decade dal beneficio qualora la vendita avvenga nei termini di una separazione coniugale e non si acquisti una nuova abitazione entro l’anno Ris. AE 9 settembre 2019 n. 80/E . L’istante rappresentava all’Agenzia di aver acquistato insieme al coniuge un immobile abitativo usufruendo dell’agevolazione prima casa tuttavia, l’istante si era successivamente separata consensualmente dal coniuge, e, tra le clausole dell’accordo di separazione, era compresa la messa in vendita , prima della decorrenza dei cinque anni dall’acquisto, della suddetta abitazione familiare, con ripartizione tra i coniugi del ricavato nella misura del 50 per cento ciascuno. L’abitazione in questione è stata quindi ceduta a terzi e l’interpellante non è, ora, nella possibilità economica di acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione. L’Agenzia delle Entrate, ritenendo superati i chiarimenti forniti in precedenza Circ. AE 21 giugno 2012 n. 27/E in materia di decadenza dell’agevolazione prima casa nell’ipotesi di cessione dell’immobile a terzi, ritiene che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa, in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale come nel caso di specie , non comporta la decadenza dal relativo beneficio. Fonte fiscopiu.it

Agenzia_Entrate_Risoluzione_9_settembre_2019_n._80E