ISA: ulteriori chiarimenti dalle Entrate

Pubblicata una nuova circolare che raccoglie le risposte fornite alle associazioni di categoria e agli ordini professionali in occasione degli incontri sul tema degli Indici sintetici di affidabilità fiscale.

L’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé ossia sulla base degli elementi di rischio insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA , l’attivazione di attività di controllo. È uno dei chiarimenti contenuti nella nuova circ. AE 9 settembre 2019 n. 20 dedicata agli Indici sintetici di affidabilità fiscale. La nuova prassi, che segue la circ. AE 2 agosto 2019 n. 17, raccoglie i chiarimenti forniti alle associazioni di categoria e agli ordini professionali in occasione degli incontri e convegni svoltisi negli scorsi mesi di giugno e luglio. I quesiti e le relative risposte sono divisi nelle seguenti macro-aree tematiche - utilizzo degli ISA ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione - cause di esclusione - segnalazioni relative agli indicatori e al funzionamento del software - coefficiente individuale - compilazione dei modelli - dati delle precompilate - regime premiale - proroga dei versamenti - ulteriori componenti positivi. Utilizzo degli ISA. L’Agenzia terrà conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, come stabilito dal provvedimento del 10 maggio 2019. Cause di esclusione. I soggetti che possono usufruire del regime forfetario l. n. 398/91 non applicano gli Indici, poiché determinano l’imponibile applicando, all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, un coefficiente prestabilito. Sono inoltre esclusi anche i contribuenti che si avvalgono del nuovo regime forfetario l. n. 190/2014 e di quello per l’imprenditoria giovanile d.l. n. 98/2011 . Segnalazioni. Le soglie individuate per l’indicatore Analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti” sono differenziate in funzione della tipologia di figura, della natura giuridica e del numero totale di addetti che rivestono tale ruolo. Nelle società di persone, per i soci che assumono una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni assunte dall’impresa, è ipotizzabile che l’apporto lavorativo del singolo socio all’interno dell’impresa sia, oltre che continuativo, anche prevalente. Comunque, si potrebbero verificare casi in cui i singoli soci amministratori apportino una quota limitata di lavoro all’interno dell’impresa in tal caso, il contribuente può fare presente tale situazione compilando l’apposito Campo annotazioni”. Coefficiente individuale. Il coefficiente individuale che viene direttamente calcolato e fornito dall’Agenzia delle entrate come variabile precalcolata”, si basa sull’applicazione degli ISA agli 8 periodi d’imposta precedenti. Esso misura l’impatto di certe variabili specifiche, non direttamente osservabili come appunto capacità manageriali, potere di mercato, ecc. , su ricavi e/o valore aggiunto. Compilazione dei modelli. La circolare fornisce chiarimenti specifici per il modello ISA per le attività tecniche svolte da geometri e il modello ISA AG70U. Dati delle precompilate. In caso di criticità evidenziate dagli indicatori di anomalia, i contribuenti possono modificare i dati precalcolati dopo averli verificati e procedere a calcolare un'altra volta il proprio IDA. Tuttavia non tutte le variabili precalcolate sono modificabili. Ad esempio, non possono essere modificati i coefficienti individuali per la stima dei ricavi/compensi. In tutti i casi in cui i dati non possono essere modificati, i contribuenti potranno utilizzare il campo delle note aggiuntive per fornire elementi tali da spiegare i disallineamenti. Nel caso di calcolo dell’Indice senza modifiche, questo sarà al riparo da eventuali contestazioni relative ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate. Regime premiale. I contribuenti con punteggio pari o superiore a 8 possono utilizzare in compensazione, senza bisogno di richiedere l’apposizione del visto di conformità, i crediti per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta nel quale sono maturati, senza dover aspettare la presentazione del modello ISA. Proroga dei versamenti. In considerazione della proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 art. 12- quinquies d.l. n. 34/2019 Conv. in l. n. 58/2019 , il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione, coerentemente con quanto chiarito con la risp. AE 21 giugno 2012 n. 69, può essere effettuato entro il 30 settembre 2019, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo per ogni mese o frazione di mese dal 16 marzo al 30 giugno. Ulteriori componenti positivi. In caso di esito degli ISA che offra la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per ottenere un punteggio pari a 10, è possibile indicare anche un importo di componenti positivi che permetta di raggiungere un valore inferiore rispetto a quello proposto dall’Indicatore ad esempio per ottenere un punteggio pari a 9 al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere al regime premiale. Fonte fiscopiu.it

AE_9_settembre_2019_n._20