Doppio pagamento imposta di bollo su fattura elettronica: importo eccedente compensabile?

Il doppio pagamento dell’imposta di bollo, a fronte dell’emissione di una fattura elettronica, non è utilizzabile come importo a credito per compensare altre imposte su Mod. F24.

Sulle fatture elettroniche, emesse dal 2019 sia tramite SdI che extra SdI , che non sono soggette ad IVA e che sono di importo superiore a € 77,47, è dovuta l’imposta di bollo di € 2. A questo scopo, la fattura riporta una specifica annotazione di assolvimento dell'imposta e il conteggio di quanto dovuto a tale titolo avviene con modalità differenti che dipendono dal metodo di trasmissione della fattura elettronica art. 6 d.m. n. 75211/2014 . Per le fatture SdI non scartate l’imposta di bollo è assolta attraverso un servizio telematico dell’AE Fatture e Corrispettivi che, al termine di ogni trimestre, calcola e comunica l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate. Il pagamento va effettuato entro il 20 del mese successivo al trimestre di emissione della fattura con - addebito su conto corrente bancario o postale oppure - utilizzando un modello F24 predisposto dalla stessa AE. Per le fatture extra SdI es. quelle estere gli importi vanno determinati dal contribuente e sono pagati nei termini e con le stesse modalità sopra indicate. Il caso affrontato dalla Risposta alla FAQ sulla fatturazione elettronica in commento esamina l’ipotesi in cui, a fronte dell’emissione di una fattura per la quale occorre assolvere l’imposta di bollo, quest’ultima sia pagata dal contribuente due volte per errore. La richiesta è se il maggior importo pagato erroneamente il secondo versamento non dovuto possa o meno essere utilizzato in compensazione per il pagamento di altre imposte o per assolvere l’imposta di bollo dovuta su altre fatture elettroniche. La risposta delle Entrate nega tale possibilità, stabilendo invece che i crediti derivanti da eccedenze di versamento dell’imposta di bollo non possono essere indicati in compensazione nel Mod. F24. Fonte fiscopiu.it