E-fattura e spese sanitarie, profili di tutela della privacy

Le fatture elettroniche emesse dai laboratori di analisi privati alle compagnie assicurative non devono contenere dati sensibili dei pazienti.

Le prestazioni in ambito sanitario, rese da soggetti passivi d’imposta, effettuate materialmente nei confronti delle persone fisiche pazienti , ma imputate a soggetti diversi che se ne fanno carico, in tutto o in parte, per contratto ovvero per altro motivo, vanno documentate a mezzo fattura elettronica via SdI e non devono contenere indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile risposta Agenzia delle Entrate 24 luglio 2019 n. 307 . Il caso. L’istante è una società che opera nel campo sanitario, eseguendo esami di laboratorio e radiologici. Detta attività si realizza sia nei confronti diretti del singolo paziente, sia nei confronti di società in particolare compagnie assicurative , le quali inviano la propria clientela presso la struttura dell’istante per l’esecuzione di prestazioni che rimangono però a loro carico completo o parziale a seconda dei casi , venendo alle stesse fatturate. Le fatture emesse dall'istante nei confronti delle assicurazioni contengono i nominativi dei pazienti con il riferimento al tipo di esame e/o prestazione sanitaria erogata. Alle Entrate sono chiesti chiarimenti in ordine alla correttezza di tali fatture che riportano come committente intestatario delle stesse una società, ma al cui interno appariranno una serie di dati sensibili” collegati a riferimenti di persone fisiche. Le indicazioni delle Entrate. Il quadro normativo attuale impone che le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a soggetti diversi dalle persone fisiche, fatte salve eventuali eccezioni che riguardino il cedente/prestatore art. 1, comma 3, sesto periodo d.lgs. n. 127/2015 , vadano documentate a mezzo fattura elettronica via SdI. Ciò, in particolare, quando tali operazioni siano effettuate - direttamente nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche si pensi, ad esempio, alla locazione di apparecchiature o dispositivi medici tra soggetti passivi d’imposta - materialmente nei confronti delle persone fisiche, ma imputate a soggetti diversi che se ne fanno carico, in tutto o in parte, per contratto ovvero per altro motivo. Il caso di specie ricade in tale seconda ipotesi rispetto alla quale la legge richiede che la fattura contenga, tra le varie indicazioni, natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, senza imporre l’identificazione espressa ed analitica del paziente con codice fiscale, nome, cognome, ecc. art. 21, comma 2, lett. g , d.P.R. n. 633/72 . Per le Entrate, la necessità di coordinare l’assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via SdI e di rispetto della tutela dei dati personali, spinge a ritenere che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati non richiesti dalla legislazione fiscale od extrafiscale , idonei a violare le varie disposizioni in essere. Nell’eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con l’attuale quadro normativo. Nel caso di specie, le fatture emesse nei confronti delle compagnie assicurative devono essere emesse in formato elettronico via SdI, senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile. Le parti possono comunque adottare modalità che consentano di ricollegare le prestazioni rese a singole posizioni, pur nel rispetto delle prescrizioni concernenti la tutela dei dati personali, utilizzando codifiche di varia natura esempio numero di polizza/pratica o sigle atte a individuare in maniera indiretta e mediata la tipologia di prestazione resa e la persona fisica nei cui confronti la stessa è stata effettuata . Fonte fiscopiu.it

Agenzia_Entrate_Risposte_24_luglio_2019_n._307