Il fornitore truffato può recuperare l’IVA

L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di recuperare l’IVA versata all’Erario la richiesta va avanzata sulla base di elementi oggettivi, controllabili dall’Amministrazione finanziaria.

Qualora il fornitore venga truffato da un finto acquirente può recuperare l’IVA versata all’Erario, ammesso che non siano già trascorsi i termini per presentare la richiesta di rimborso o per contabilizzare la nota di variazione in diminuzione risp. interpello AE 7 agosto 2019 n. 331 . L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello di una società che riferiva di essere stata vittima di una truffa, operata da un cliente che predisponeva ordini di acquisto, contattava i trasportatori e dirottava la merce in luoghi a sua disposizione per poi venderla in nero a terzi. Tale merce veniva, nel frattempo, regolarmente fatturata dalla società istante, che solo in seguito si era resa conto dell’inesistenza dei relativi crediti perché disconosciuti dagli ignari clienti. Pur mancando i requisiti per l’assoggettamento ad IVA dell’operazione, quest’ultima era stata fatturata dalla società in regime di imponibilità e l’imposta era stata versata dall’istante senza esercitare in concreto la rivalsa. Per recuperare detta imposta, nelle ipotesi di furto o truffa, sussiste la possibilità di emettere note di variazione, ovviamente nel presupposto che, alla luce di elementi oggettivi, al momento dell’emissione delle fatture attive, il contribuente non sapeva e non poteva ragionevolmente sapere che si trattasse di un furto o di una truffa. Tale condizione, spiegano le Entrate, va accertata sulla base di elementi oggettivi, sui quali rimane fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Fonte fiscopiu.it

Risp._Interpello_AE_7_agosto_2019_n._331