Le Entrate dedicano una circolare agli ISA

La circolare n. 17/E analizza la normativa che introduce gli ISA, con particolare attenzione ad alcuni indici che mostrano delle specificità applicative.

Nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, l’esito dell’applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell’Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate circolare dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2019, n. 17/E . La circolare 17/E, di recente pubblicazione, è dedicata interamente agli ISA, i nuovi indicatori che esprimono una misura di sintesi sul grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica. La circolare riprende la normativa che introduce gli ISA, con particolare attenzione ad alcuni ISA che mostrano delle specificità applicative, e fornisce indicazioni su quali norme relative agli studi di settore continuano ad essere valide e quali, invece, non trovano più applicazione. Come noto, l’applicazione degli ISA si basa sia su dati dichiarati direttamente dal contribuente sia su dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate ed acquisibili dal contribuente. Il contribuente deve dichiarare i dati degli ISA utilizzando la specifica modulistica tale documentazione, reperibile sul sito dell’Agenzia, si compone di 175 modelli, relativi agli ISA approvati per il periodo d’imposta 2018. Quali benefici per i contribuenti più affidabili? Sono previsti numerosi effetti premiali, legati ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA - esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP - esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui - esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative - esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici - anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento - esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo. Come migliorare il proprio giudizio di affidabilità? La Circolare ricorda che, in esito all'applicazione degli ISA, viene fornito al contribuente un giudizio complessivo di affidabilità, graduato su una scala di valori da 1 a 10 tanto più alto è il punteggio ottenuto in termini di affidabilità tanto maggiori possono essere i benefici premiali per i contribuenti interessati. Al contrario, tanto minore è l’affidabilità del soggetto, tanto maggiore potrebbe risultare la probabilità, per lo stesso, di essere interessato da una attività di controllo. Il proprio punteggio di affidabilità può essere modificato correggendo le eventuali anomalie evidenziate dagli specifici indicatori elementari e dichiarando ulteriori componenti positivi. Se il contribuente non modifica i dati. La circolare precisa che, qualora l’ISA sia calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito dell’applicazione dello stesso non sarà ordinariamente soggetto a contestazioni relativamente alle variabili precalcolate fornite dalle Entrate e non modificate. Si tratta, ricorda l’Agenzia, di alcuni dati fiscali aggregati nelle cosiddette Precalcolate ISA 2019 che l’Agenzia mette a disposizione del contribuente e necessari a fini dell’applicazione degli indici sintetici, individuati dalle note tecniche e metodologiche allegate ai decreti di approvazione degli ISA. Una volta che i dati resi disponibili dall’Agenzia sono acquisiti dal contribuente o dal suo intermediario, vengono utilizzati per l’applicazione degli indici sintetici, mediante il software Il tuo ISA 2019 . Fonte fiscopiu.it

Circ._AE_02_agosto_2019_n._17_E