L’avvocato socio dello studio legale non sfugge all’IRAP

In tema di IRAP, l’esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta, non essendo necessario accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione che viene considerata implicita.

La vicenda. La CTR per la Campania accoglieva parzialmente l’appello proposto da un avvocato, e continuato, a seguito del decesso di quest’ultimo, dagli eredi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di prime cure che aveva rigettato il ricorso del contribuente sul silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso IRAP. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione deducendo violazione degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446/1997 in quanto la CTR non aveva tenuto in considerazione la partecipazione del contribuente ad uno studio professionale. Presupposto d’imposta. Il Collegio ricorda che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di IRAP l’esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta. Non è dunque necessario accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione che viene considerata implicita, salva la possibilità di prova contraria per il contribuente con la dimostrazione dell’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività. Nel caso di specie, è incontestato che negli anni oggetto della pretesa il contribuente abbia percepito redditi di partecipazione nello studio legale di cui era socio. Egli avrebbe potuto dimostrare lo svolgimento dell’attività in modo del tutto estraneo allo studio, ovvero funzionalmente scollegato e non interferente in alcun modo. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 17 aprile – 24 luglio 2019, n. 19962 Presidente Greco – Relatore Castorina Ragioni della decisione La Corte costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue Con sentenza n. 6669/8/2017, depositata il 12.7.2017 la CTR della Campania accoglieva parzialmente l'appello, limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011, proposto da S.S. e continuato, a seguito del decesso di quest'ultimo, dagli eredi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso del contribuente sul silenzio rifiuto della istanza di rimborso Irap per gli anni dal 2007 al 2011. Avverso la pronuncia della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo. Parte intimata resiste con controricorso. Con il motivo di ricorso l'ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in quanto la CTR non aveva tenuto in conto dell'elemento emergente dalle dichiarazioni consistente nella partecipazione del contribuente ad uno studio professionale. La censura è fondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, In tema d'IRAP, l'esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell'autonoma organizzazione, da considerarsi implicita, salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l'assenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata, bensì l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa. Cass. ord. n. 18920/16, Cass. sez. un. 7371/16, ord. n. 24088/16, 21164/16 . Nella specie è incontestato che negli anni oggetto della pretesa il contribuente abbia percepito redditi di partecipazione nello studio legale S. di cui era socio nella misura del 30%, negli anni tra il 2008 e il 2011. Spettava al contribuente dimostrare lo svolgimento di attività del tutto estranea a quella dello studio associato, funzionalmente scollegata da essa, non interferente in alcun modo con la medesima e neppure dalla stessa direttamente o indirettamente agevolata e se lo stesso beneficiasse dell'apparato organizzativo dell'associazione. La CTR non ha esaminato tali circostanze a tanto provvederà il giudice di rinvio. Va, conseguentemente accolto il ricorso e la sentenza cassata con rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania anche per le spese del presente giudizio di legittimità.